L’art. 3, comma 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148 (c. d. Manovra economica bis), ha previsto la futura riforma della professioni regolamentate, nel quadro di un progressivo percorso di liberalizzazione dell’iniziativa economica privata e delle professioni.
Viene in particolare stabilito che, fermo restando l’esame di Stato, gli ordinamenti professionali dovranno garantire che l’esercizio dell’attività professionale risponda ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta con effettiva possibilità di scelta da parte degli utenti e dovranno di conseguenza essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, e quindi entro il 13/8/2012, tra le altre cose, che:
– l’accesso alla professione sia libero;
– il compenso spettante al professionista sia pattuito per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale utilizzando le tariffe professionali derogabili in via pattizia;
– sia possibile fare, con ogni mezzo, pubblicità sull’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni. Le informazioni dovranno essere trasparenti, veritiere, corrette e non equivoche, ingannevoli o denigratorie;
– sia stipulata, a tutela del cliente, una polizza per la responsabilità civile del professionista anche mediante apposita convezione negoziata dall’ordine di appartenenza. Il professionista dovrà rendere noti al cliente, al momento della stipula, le condizioni della copertura ottenuta e il relativo massimale.
La stipula della copertura assicurativa, obbligatoria per il professionista, non è comunque corredata da sanzione nel caso di non adempimento dell’obbligo assicurativo, a differenza di quanto altrove previsto per i professionisti. Inoltre, la copertura non è da ritenersi condizione di accesso alla professione.
L’obbligo riguarderà quindi molte decine di migliaia di professionisti.
Il decreto appare però poco chiaro. Si prevede, infatti, esclusivamente che l’assicurazione dovrà essere «idonea» alla copertura dei rischi derivanti dall’attività professionale», senza entrare nel merito di tale idoneità circa i massimali di polizza, i rischi da coprire, gli scoperti o le franchigie ammissibili.