Dall’analisi effettuata dall’ Ufficio Sviluppo Previdenziale Helvetia in riferimento all’andamento del mercato previdenziale del 1° semestre 2011, i dati sembrano confermare un trend di crescita dei piani individuali pensionistici e una piccola ripresa dei fondi pensione aperti.
Le adesioni dei lavoratori dipendenti alla previdenza complementare alla fine del 2010 hanno superato i 3,8 milioni, con un incremento del 4,2%, rispetto all’anno precedente.
Mentre i lavoratori dipendenti iscritti ai fondi pensione negoziali hanno subito un arretramento rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente (-1,6%), il numero di lavoratori dipendenti iscritti ai “nuovi” Pip (piani individuali pensionistici) è cresciuto del 30,4%, passando da 544.832 iscritti di dicembre 2009 ai 710.477 del dicembre 2010.
Nel primo semestre del 2011 questo trend di crescita delle adesioni a favore dei “nuovi” Pip è proseguito con un incremento del 12% portando il numero degli aderenti a 794.762. Sono inoltre cresciute in tale periodo anche le risorse destinate alle prestazioni dei “nuovi” Pip di circa un 15%.
Nel primo semestre del 2011 sono aumentati anche i lavoratori dipendenti iscritti ai fondi aperti (+ 1,9%).
Questa fotografia, – spiega il Responsabile dell’Ufficio Sviluppo Previdenziale Helvetia Cristiano Fiumara – oltre che confermare il maggiore dinamismo dei soggetti promotori dei Pip, sembra evidenziare una “frenata” delle parti istitutive delle forme pensionistiche complementari di natura negoziale, probabilmente in correlazione con la particolare fase di “turbolenza“ sindacale di questi ultimi mesi, oltre che dei mercati finanziari.
L’incremento delle adesioni alle forme pensionistiche individuali non ha tuttavia migliorato il livello di copertura complementare complessivo dei settori caratterizzati da bassi livelli di adesione, visto che permangono differenze ancora significative nella disciplina legislativa che regola le condizioni di accesso alle diverse tipologie di previdenza complementare.
Il sistema della previdenza complementare, così come scaturito dal decreto legislativo 124/93 e dal successivo decreto legislativo 252/05, si caratterizza per la centralità del ruolo svolto dalle fonti istitutive dei fondi pensione nella definizione delle differenti modalità di adesione e partecipazione dei lavoratori alle forme pensionistiche complementari.
Il principio di “favor” per la contrattazione collettiva, già presente “ab origine” nella genesi della normativa ha subito un ulteriore rafforzamento con l’operatività del meccanismo del “silenzio-assenso”. La nuova disciplina della previdenza complementare, infatti, prevede che le modalità tacite di adesione alla previdenza complementare operino secondo una precisa “gerarchia” nella sequenza delle fonti, che privilegia gli accordi raggiunti a livello aziendale.
Il principio di “favor” opera anche con riferimento alla definizione dei limiti e degli ambiti della portabilità del contributo a carico del datore di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva.
Infatti, – continua Fiumara – la normativa stabilisce che nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica complementare a cui ha conferito tacitamente o esplicitamente il proprio Tfr maturando e qualora abbia diritto, in base al contratto o agli accordi collettivi, ad un contributo a carico del datore di lavoro, questo affluirà alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti contratti o accordi.
E’ importante ricordare che per il diritto sindacale e del lavoro le obbligazioni previste dai contratti collettivi valgono esclusivamente tra e per le parti contemplate nel contratto, e non per soggetti “terzi”.
I soggetti abilitati all’istituzione dei fondi aperti (Banche, SGR e Imprese di Assicurazione) e dei Pip attuati tramite stipula di contratti di assicurazione sulla vita, oltre all’ANIA (Associazione di categoria delle Imprese di assicurazione) hanno negli ultimi anni più volte richiesto la modifica dell’attuale normativa nel senso di “lasciare alla piena volontà del lavoratore la portabilità del contributo del datore di lavoro, per realizzare un libero e concorrenziale mercato della previdenza complementare”; purtroppo senza alcun riscontro nonostante le “invocazioni” più volte fatte a livello istituzionale su tale delicata, ma altrettanto strategica tematica.
Alcuni recenti interventi normativi, anche se ancora poco noti alla maggioranza dei potenziali sottoscrittori di una forma di previdenza complementare, hanno rafforzato e reso ancora più vantaggioso e indispensabile il ricorso alla previdenza complementare: la Covip, cioè la Commissione che vigila sui fondi pensione, si è espressa in maniera favorevole agli aderenti ai fondi pensione in merito alla tematica delle finestre di uscita previste per il regime di previdenza obbligatoria (Inps, Inail). Per la pensione complementare non vige la regola della finestra: inizia subito il pagamento della pensione senza le attese introdotte dalla legge 122/2010 di 12 mesi per i lavoratori dipendenti (privati e pubblici) e 18 mesi per i lavoratori autonomi.
La previdenza complementare sembra passare senza “traumi” attraverso la manovra finanziaria messa a punto dal governo. Anzi, a seguito dei provvedimenti fiscali restrittivi posti in essere dalla manovra, il comparto si è addirittura rafforzato. E’ importante sottolineare che l’aumento dell’imposta di bollo previsto sui dossier titoli detenuto presso la banca non si applicherà alle forme pensionistiche complementari.
Inoltre per quanto concerne la nuova tassazione che colpirà con l’aliquota del 20% (contro l’attuale 12,50%) i capital gain realizzati dal 2012 con il risparmio gestito e amministrato, le forme pensionistiche complementari continueranno a beneficiare di un trattamento più favorevole all’11%: addirittura più vantaggioso rispetto a quello previsto per i Titoli di Stato. Concludo sottolineando che l’obiettivo governativo di anticipare al 2013 l’agganciamento delle rendite pensionistiche della previdenza obbligatoria (INPS; INAIL; ecc…) alle aspettative di vita oltre al fatto che verrà anticipato al 2014 (due anni prima rispetto a quanto previsto) il requisito di pensionamento di vecchiaia delle donne nel settore privato, contribuiranno a dare un’ulteriore spinta di accelerazione alle adesioni alla previdenza complementare – conclude Cristiano Fiumara.