Se l’ispettore della ASL trova in un’azienda attrezzature da lavoro non conformi alle norme sulla sicurezza, la responsabilità è del produttore e non dell’imprenditore che le fa utilizzare. Pertanto, l’ammenda prevista per l’autore dell’illecito va applicata al titolare della ditta produttrice, atteso che l’art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 626/1994 (ora sostituito dall’art. 23 D.Lgs. n. 81/2008) nel vietare la fabbricazione, la vendita e il noleggio di ttrezzature da lavoro ed impianti non conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, si riferisce ai fabbricanti e non agli utilizzatori. Pertanto, in caso di violazione di tali disposizioni, l’autore dell’illecito è il rappresentante legale della ditta produttrice e non l’imprenditore nella cui azienda viene rinvenuta l’attrezzatura o l’impianto non ”a norma”, a prescindere dall’effettivo utilizzo di tali strumenti
Cassazione penale, sez. III, 10 marzo 2011, n. 16436