I garanti della sicurezza sul lavoro devono non solo istruire i lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative svolte e sulla necessità di adottare tutte le opportune misure di prevenzione e protezione, ma anche curare l’effettiva predisposizione di queste misure, nonché il continuo ed effettivo controllo circa la loro concreta osservanza, per evitare che esse siano trascurate o disapplicate, nonché il controllo sul corretto utilizzo, a fini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sullo svolgersi del processo stesso di lavorazione.
Cassazione penale, sez. IV 27 dicembre 2010, n. 45358