Aggiornati minimali e massimali su cui calcolare gli oneri 

 di Daniele Cirioli  

Oneri Inail più cari. A partire dal 1° luglio, infatti, gli importi di minimali e massimali di rendita, valori limiti utilizzati ai fini del calcolo e del versamento dei premi assicurativi, risultano rivalutati dell’1,55% per effetto della variazione Istat (decreti in G.U. n. 207/2011, si veda ItaliaOggi dell’8 settembre). Per i lavoratori parasubordinati (co.co.co. e lavoratori a progetto), questo significa che i tetti mensili, minimo e massimo, entro cui calcolare i premi assicurativi, si fissano rispettivamente a euro 1.223,43 (euro 1.204,7 fino al 30 giugno) e a euro 2.272,08 (euro 2.237,30 fino al 30 giugno). Lo spiega l’Inail nella circolare n. 49/2011 aggiornando i valori già diffusi con la circolare n. 21/2011 (si veda ItaliaOggi del 31 marzo).

Minimali più cari. Per calcolare i premi assicurativi bisogna tener conto, mensilmente, della retribuzione fissata dalle leggi e dai contratti collettivi, da confrontare con l’importo pari al 9,5% del trattamento minimo di pensione Inps (a carico del fondo pensione lavoratori dipendenti). Da tale confronto si prende il valore più elevato che rappresenta il limite al di sotto del quale non può essere calcolato il premio dovuto all’Inail. A partire dal 1° luglio 2011, spiega la circolare Inail, questo minimo imponibile giornaliero per il settore industriale sale a 48,94 euro (fino al 30 giugno euro 48,19); rapportato a un mese (26 giorni), il minimale assume valore di euro 1.223,43 (euro 1.204,70 fino al 30 giugno).

Parasubordinati. Il dlgs n. 38/2000 ha stabilito che la base imponibile per il calcolo dei premi assicurativi dovuti da e per i lavoratori parasubordinati (co.co.co. e, dopo il dlgs n. 276/2003, i lavoratori a progetto) è data dai «compensi effettivamente percepiti», nel rispetto dei limiti minimo e massimo, che sono poi il minimale e il massimale di rendita. Poiché in questi rapporti non è prevista una prestazione a tempo, l’imponibile non può essere misurato «a giorni di prestazione», derivando da questo che minimale e massimale di rendita vanno divisi in mesi, al fine di confrontarli con il compenso medio mensile ottenuto dividendo i compensi effettivi per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto di collaborazione. Nel caso delle mini co.co.co. (cioè di quei rapporti di collaborazione di durata non superiore a 30 giorni e compensi non superiori a 5 mila euro in un anno solare), la base imponibile è costituita dai compensi percepiti effettivamente nel rispetto del minimale e massimale di rendita, rapportata ai giorni di effettiva durata del rapporto. I valori da utilizzare per il corrente anno 2011 sono indicati in tabella; a partire da luglio, il minimale mensile sale a euro 1.223,43 (euro 1.204,70 fino al 30 giugno 2010) mentre il massimale mensile a euro 2.272,08 (euro 2.237,30 fino al 30 giugno 2010); per le mini co.co.co. i valori, rispettivamente, sono: minimale giornaliero euro 48,94 (fino al 30 giugno euro 48,19) e massimale giornaliero euro 90,88 (euro 89,49 fino al 30 giugno).

Alunni e studenti. Con riferimento agli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro, la circolare Inail spiega che, sempre dal 1° luglio, la misura del premio annuale a persona è proporzionalmente salito euro 2,35 e, pertanto, l’importo dovuto a titolo di regolazione relativa all’anno scolastico 2010/2011 risulta pari a euro 2,32 euro (calcolato sommando 8/12 di euro 2,31, il vecchio valore, e 4/12 di euro 2,35, il nuovo valore). In conclusione, con riferimento al periodo gennaio-ottobre 2011, deve essere applicata l’integrazione di 0,01 euro rispetto al premio di euro 2,31 già richiesto di cui si terrà conto nella regolazione dei premi per lo stesso periodo.