L’ANIA ha posto all’ISVAP un quesito inerente la liceità della stipula del contratto r.c.auto, da parte delle imprese di assicurazione, sulla base del solo telaio in relazione alla copertura obbligatoria dei ciclomotori immessi in circolazione prima del 14 luglio 2006, alla luce delle nuove disposizioni di cui all’art. 14, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”.
Riportiamo di seguito la risposta dell’Istituto di Vigilanza.
“In particolare la suddetta disposizione normativa stabilisce che i ciclomotori già in circolazione non in possesso del certificato di circolazione e della targa di cui all’art. 97, comma 1, del d. lgs. n. 285/1992, devono conseguirli secondo un calendario stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il comma 3 dello stesso art. 14 stabilisce altresì che decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, quindi dal 12 febbraio 2012, chiunque circola con un ciclomotore non regolarizzato, cioè non in possesso del certificato di circolazione e della targa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 389 a euro 1.559.
Con decreto del 2 febbraio 2011, pubblicato nella G.U. n. 76 del 2 aprile 2011, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha individuato, per il più agevole espletamento delle operazioni di “ritargatura”, una apposita calendarizzazione, basata sui riferimenti alfanumerici dei contrassegni di identificazione dei veicoli e così ripartita: entro 60, 120, 180, 240 giorni dalla data di pubblicazione del decreto.
La Direzione Generale per la Motorizzazione, con apposita Circolare n. 12828/RU del 21 aprile 2011, avendo verificato la sussistenza di talune incertezze interpretative in merito al disposto del suddetto decreto ministeriale, ha chiarito che i termini intermedi per l’espletamento delle operazioni di “ritargatura” dei ciclomotori sono le seguenti: 1 giugno 2011; 31 luglio 2011; 29 settembre 2011; 28 novembre 2011 e comunque non oltre il 12 febbraio 2012.
La suddetta Circolare ha altresì precisato che i termini indicati relativi ai vari scaglioni hanno carattere ordinatorio; infatti la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 14, comma 3, della legge n. 120/2010 è applicabile unicamente a decorrere dal 13 febbraio 2012 nei confronti di coloro che circolino con ciclomotori non regolarizzati.
Al riguardo codesta Associazione fa presente di aver raccomandato alle imprese, con apposita circolare del 6 luglio 2011, di fornire agli assicurati la massima assistenza di carattere informativo sulle novità introdotte dal legislatore riguardo ai ciclomotori, richiamando l’attenzione anche sul profilo delle sanzioni previste dal Codice della Strada per i contravventori.
Codesta Associazione segnala altresì che nell’attuale fase di avvio dell’adozione obbligatoria della targa personale su istanza dei proprietari dei ciclomotori immessi in circolazione prima del 14 luglio 2006, alcune imprese hanno rappresentato dubbi sulla liceità, in adempimento dell’obbligo a contrarre ex art. 132 del Codice, di accogliere le richieste di assicurare sulla base del solo telaio quei ciclomotori che dovrebbero essere già in regola con le nuove disposizioni relative alla “ritargatura” e che invece continuano a circolare sprovvisti di targa. Da ciò sarebbe derivata la valutazione dell’opportunità di sottoporre la problematica
all’attenzione di questa Autorità.
In proposito si osserva quanto segue.
In primo luogo si condivide senz’altro l’invito rivolto da codesta Associazione alle imprese operanti nel ramo r.c.auto di fornire agli assicurati, proprietari di ciclomotori immessi in circolazione prima del 14 luglio 2006, la massima assistenza ed informativa in merito ai nuovi obblighi previsti dal Codice della Strada. In particolare si ritiene che tale attività debba essere espletata sia avuto riguardo ai soggetti che, provenienti da altro assicuratore, si rivolgono all’impresa per la stipula di un nuovo contratto r.c. auto, sia ai clienti in portafoglio la cui scadenza contrattuale ricade nel lasso temporale previsto dal citato decreto ministeriale 2
febbraio 2011 per le operazioni di regolarizzazione della targatura. Per questi ultimi particolarmente significativa potrà essere l’attività informativa espletata dalle reti distributive delle imprese, così come l’attività degli appositi call center per le compagnie che operano in via diretta.
Per quanto concerne il quesito specifico relativo alla “liceità” di accogliere le richieste di copertura obbligatoria r.c.auto, sulla base del solo telaio, presentate dai proprietari di ciclomotori che circolano non ancora provvisti di targa personale e che rientrano tra quelli che, in base ai sopramenzionati scaglioni di cui al citato D.M. 2 febbraio 2011, avrebbero già dovuto essere regolarizzati, si ritiene che, fino alla data del 12 febbraio 2012, permanga a carico delle imprese richieste l’obbligo di assicurare tali veicoli, ai sensi dell’art. 132 del Codice, sulla base dei dati di identificazione del telaio, così come previsto dal Regolamento ISVAP n. 13/2008.
Infatti la norma primaria (art. 14, comma 3, della legge 29 luglio 2010, n. 120) stabilisce espressamente che solo dalla data del 12 febbraio 2012 chiunque circola con un ciclomotore non regolarizzato, cioè non in possesso del certificato di circolazione e della targa, è soggetto alla prevista sanzione amministrativa pecuniaria.
Tale soluzione è inoltre confermata dal carattere meramente ordinatorio dei termini intermedi indicati per il più agevole espletamento delle operazioni di “ritargatura” dal D.M. 2 febbraio 2011, come chiarito dalla menzionata Circolare 21 aprile 2011 della Direzione Generale per la Motorizzazione, ove viene ribadito che la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 13, comma 3 della citata legge n. 120/2011 è applicabile unicamente a decorrere dal 13 febbraio 2011 nei confronti di coloro che circolano con ciclomotori non regolarizzati”.