L’art. 26, D.Lgs. n. 81/2008, nel disciplinare la sicurezza dei lavoratori per i casi di lavori affidati in appalto all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, non sostituisce il committente all’appaltatore come destinatario degli obblighi prevenzionali, ma si limita a coinvolgere anche il committente in alcuni obblighi specifici, quali l’informazione sui rischi dell’ambiente di lavoro e la cooperazione nell’apprestamento delle misure di protezione e prevenzione, sicché resta ferma la responsabilità dell’appaltatore per l’inosservanza degli obblighi prevenzionali gravanti sul medesimo.
Cassazione penale, sez. IV, 31 dicembre 2010, n. 45860
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