In esito alla pubblica consultazione a suo tempo posta in essere dalla COVIP, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre, n. 216 s.g., la allegata deliberazione dell’8 settembre 2011, recante il regolamento di attuazione dell’art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, concernente i procedimenti per l’adozione degli atti di regolazione di competenza della COVIP.
Il regolamento, entrato in vigore il 17 settembre, disciplina “le procedure seguite dalla COVIP per la consultazione degli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori dei servizi finanziari e dei consumatori, in modo da favorirne la partecipazione al processo di definizione degli atti di regolazione adottati dalla stessa” (art. 2, comma 1), intendendosi con questi ultimi “gli atti normativi aventi natura regolamentare o di contenuto generale” (art. 1, comma 1, lett. a); risultano invece esclusi dal campo di applicazione del regolamento, in particolare, gli atti relativi all’organizzazione interna della COVIP, gli atti privi di rilevanza esterna, i regolamenti sull’accesso ai documenti amministrativi, i regolamenti adottati ai sensi del Codice sulla protezione dei dati personali, gli atti interpretativi o applicativi, i pareri resi dalla COVIP ad altre Amministrazioni (art. 2, comma 2).
Più in particolare, il regolamento disciplina le procedure di consultazione (art. 4), gli esiti della consultazione (art. 6), l’adozione dell’atto finale (art. 7) e i casi di deroga (art. 9). Rispetto allo schema posto in consultazione, nei sopra citati articoli la COVIP – sulla base delle osservazioni ricevute anche dall’ANIA – ha previsto che: il documento di consultazione deve contenere una specifica relazione “contenente gli elementi informativi relativi alle valutazioni di impatto della regolamentazione” (art. 4, comma 2, lett. b); il termine di conclusione delle procedure di consultazione è “di norma non inferiore a 45 giorni di calendario dalla data di pubblicazione del documento” nel sito internet della COVIP (art. 4, comma 5, secondo periodo); la sussistenza di uno dei casi di deroga stabiliti al comma 1 dell’art. 9 deve essere indicata nell’atto di regolazione ovvero nella relazione di accompagnamento (art. 9, comma 2). Sempre tenendo conto delle osservazioni ricevute nella fase di consultazione, inoltre, la COVIP ha inserito nel testo una disposizione “ad hoc” in tema di analisi d’impatto della regolamentazione-AIR (art. 3, comma 3), ha previsto la possibilità di avvalersi del contributo di “appositi comitati di esperti o di gruppi consultivi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori” (art. 5) e ha disciplinato l’attività di revisione periodica degli atti di regolazione (art. 8).
Fonte: ANIA