Capital gain, si aggiorna la tassazione delle plusvalenze derivanti da redditi diversi (articolo 67, dpr n. 917/1986), introducendo una deduzione limitata nella misura del 62,5% delle minusvalenze e dei differenziali negativi realizzati fino alla data del prossimo 31 dicembre. Le disposizioni introdotte dai commi da 28 a 34, dell’art. 2, della manovra di ferragosto approvata ieri dalla camera, introducono anche uno specifico affrancamento di quelle latenti alla data del cambio di regime (31/12/2011), mediante il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 12,5% e indicazione nella dichiarazione dei redditi. Vediamo in sintesi i contenuti di altre misure di carattere fiscale del dl 138/2011 convertito in legge.
Contributo di solidarietà – I commi 1 e 2, dell’articolo 2 confermano l’applicazione del cosiddetto «contributo di solidarietà», con applicazione limitata agli emolumenti, erogati ai dipendenti pubblici, ai pensionati e ai parlamentari, di importo superiore a 300 mila euro lordi annui. Detto contributo, deducibile dal reddito complessivo, viene istituito in modalità temporanea (triennio 2011/2013) e viene determinato applicando l’aliquota del 3 per cento alla parte eccedente il predetto importo; di fatto, in presenza di uno stipendio pari a 400 mila euro, il contributo deve essere calcolato applicando l’aliquota del 3% ai 100 mila e, di conseguenza, lo stesso ammonta a 3 mila euro. Il reddito da considerare è determinato sottraendo dal reddito complessivo, formato dalle varie categorie di reddito, le perdite realizzate nell’esercizio delle attività d’impresa o professionali.
Iva ordinaria al 21% – I commi da 2-bis a 2-quater dell’articolo 2 dispongono l’aumento dell’aliquota Iva ordinaria dal 20% al 21%, con la sostituzione del primo comma, dell’art. 16, del dpr n. 633/1972. L’incremento, fatto salvo il caso particolare dell’esigibilità differita per le operazioni effettuate verso Stato ed enti speciali, si rende applicabile a tutte le operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge (n. 138/2011) in commento.
Rendite finanziarie – Dal 1° gennaio 2012, come disposto dai commi da 6 a 12, dell’art. 2, entra in vigore il nuovo sistema impositivo sulle rendite finanziarie, con l’obiettivo di armonizzare le attuali aliquote (12,50% e 27%), previste sui redditi di capitale e sui redditi diversi, a un livello intermedio fissato nella misura del 20%. Da tale modifica restano esclusi i titoli di Stato e quelli a essi equiparati, i titoli emessi da altri Stati (se inseriti nella «white list», poiché consentono un adeguato scambio d’informazioni), i titoli di risparmio per l’economia meridionale, i piani di risparmio a lungo termine e le forme di previdenza complementare. I commi da 13 a 21 e il comma 23, del medesimo art. 2 introducono disposizioni di coordinamento per l’applicazione dell’aliquota unica (20%), con particolare riferimento alle ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale
Detrazione 36% – Con la modifica introdotta dal comma 12-bis, dell’art. 2, della manovra estiva, si rende possibile (facoltà e non obbligo) il mantenimento, in tutto o in parte, in capo al venditore delle detrazioni per la ristrutturazione edilizia (36%) non ancora utilizzate. Di conseguenza sono contestualmente modificati il comma 7, dell’art. 1, della legge n. 449/1997, a cura del comma 12-bis e il terzo periodo del comma 5, dell’art. 2, della legge n. 289/2002, a cura del comma 12-ter, con la possibilità che le detrazioni potranno essere utilizzate, a scelta delle parti, dal venditore o dall’acquirente (persona fisica) dell’unità immobiliare.
Cooperative – Per le cooperative a mutualità prevalente, di cui agli articoli 2511 e seguenti c.c. e di quelle di consumo, il provvedimento ha disposto l’incremento della quota di utili tassabili, rispettivamente, dal 30% al 40% e dal 55% al 65%. Le modifiche sono state disposte dai commi da 36-bis a 36-quater, dell’art. 2, con l’ulteriore aggravio, disposto specificatamente dal comma 36-ter del medesimo articolo, della tassazione della quota del 10% di utili destinati alla formazione della riserva legale (30% per la generalità, 70% per le banche di credito cooperativo). Tali modifiche hanno efficacia a decorrere dal 2012 (per i solari) e delle stesse si deve tenere conto nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo d’imposta.
Robin Hood tax – Con l’articolo 7, infine, il legislatore incrementa l’addizionale Ires posta a carico delle imprese operanti nel comparto petrolifero e in quello di produzione e commercializzazione dell’energia elettrica, estendendo l’applicazione a tutta la filiera, compresi trasportatori e produttori di energia da fonti rinnovabili. L’addizionale determinata dal dl n. 112/2008 nella misura del 6,5% viene incrementata di 4 punti, fissando la stessa al 10,5%, con applicazione retroattiva (comma 2), in deroga all’art. 3, della legge n. 212/2000 e con obbligo di non traslare il nuovo carico fiscale sui prezzi al consumo.