Il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, è stato convertito dalla legge 4 settembre 2011, n. 148.
Per quanto riguarda l’antiriciclaggio e l’utilizzo del denaro contante, è stata confermata la disposizione di cui all’art. 2, comma 4, del provvedimento, che, ai fini della normativa antiriciclaggio, abbassa da 5000 euro a 2500 euro la soglia di rilevanza del divieto di trasferire denaro contante o titoli al portatore e del divieto di emettere assegni bancari o postali senza clausola di trasferibilità, di cui all’art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Ne dà notizia l’ANIA in una circolare.
Ne consegue che nel ramo r.c. auto non è possibile incassare premi in contanti per somme pari o superiori a 2500 euro.
Inoltre, in fase di conversione sono state introdotte le seguenti novità: è esclusa l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 58 del citato decreto n. 231 del 2007 per le violazioni delle disposizioni previste dall’art. 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del medesimo decreto, commesse nel periodo dal 13 agosto al 31 agosto 2011; a decorrere dal 1° settembre 2011 le sanzioni di cui al citato art. 58 sono applicate attraverso gli uffici territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze.