di Bianca Pascotto

L’errore è sempre dietro l’angolo e la polizza professionale, obbligatoria ad esempio per gli avvocati, ci salva il portafoglio quando provochiamo un danno al nostro cliente.

È questo in estrema sintesi la funzione ed il contenuto dell’assicurazione per responsabilità civile (art. 1917 codice civile), assicurazione che protegge il patrimonio dell’assicurato, intervenendo o mediante il rimborso allo stesso di quanto versato al terzo danneggiato, oppure attraverso il pagamento diretto al terzo previa comunicazione all’assicurato o su sua richiesta.

Ovviamente l’incipit indefettibile per l’attivazione della garanzia, è la colpa dell’assicurato e il danno arrecato al terzo mentre non rileva la circostanza che il danno al terzo sia liquido ovvero sia quantificato in “moneta sonante”.

È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione nel maggio di quest’anno[1]

LA VICENDA

L’avv. Tizio dimentica di proporre opposizione ad un decreto ingiuntivo e i creditori dei suoi clienti procedono a loro danno, eseguendo un pignoramento mobiliare. I clienti pignorati chiedono all’avvocato il risarcimento dei danni subiti per l’eseguita esecuzione mobiliare e l’avv. Tizio, immediatamente, inoltra detta richiesta danni alla propria compagnia in forza di sottoscritta polizza professionale.

Nel silenzio della compagnia (sollecitata con due missive), l’avvocato instaura causa civile contro quest’ultima, chiedendo di essere manlevato e di procedere con il pagamento a favore dei suoi clienti.

Nonostante la compagnia risulti soccombente sia in primo che in secondo grado, quest’ultima si rivolge al giudice di legittimità, impugnando l’erroneità della sentenza della Corte d’Appello.

A dire della compagnia il sinistro non era indennizzabile, sia perché Tizio non aveva provveduto materialmente a risarcire i propri clienti, sia perché l’obbligo di indennizzare il proprio assicurato (l’avv. Tizio) in difetto di pagamento eseguito da quest’ultimo a favore dei danneggiati, costituirebbe a suo favore un indebito arricchimento nel caso in cui i terzi danneggiati decidano di non agire contro Tizio per ottenere il pagamento di quanto loro dovuto.

LA SOLUZIONE

La doglianza della compagnia viene rigettata.

Premesso che l’errore professionale e la conseguente responsabilità professionale era acclarata e non contestata, che il sinistro era stato prontamente denunciato e parimenti era stata sollecitata l’attivazione della garanzia.

Dinnanzi alla denuncia di sinsito dell’assicurato e degli ulteriori solleciti di provvedere al pagamento (messa in mora), era obbligo della compagnia attivarsi ai sensi di polizza, al fine di accertare o eventualmente negare i presupposti della copertura assicurativa.

Il silenzio di quest’ultima dinnanzi alla richiesta dell’assicurato di provvedere alla manleva, il non attivarsi dinnanzi all’evidente responsabilità professionale oggetto della polizza assicurativa, è fonte dell’inadempimento della compagnia, costituisce la violazione dell’obbligo contrattualmente previsto di tenere indenne l’assicurato in ipotesi di sua responsabilità civile.

La Corte ricorda che l’obbligo assicurativo posto a capo della compagnia in forza di una polizza RC sorge in dipendenza della colpa dell’assicurato e nel momento in cui detta colpa provochi un danno a terzi, mentre non rilevano in alcun modo – e dunque non sono validi e giustificati motivi per ritardare o omettere la liquidazione del sinistro – le circostanze che:

1) il danno non sia liquido ovvero determinato nel suo ammontare (vale il broccardo latino in illiquidis non fit mora);

2) l’assicurato non abbia provveduto direttamente al risarcimento del terzo, ben potendo la compagnia pagare direttamente nelle mani del danneggiato, previa comunicazione al danneggiato (art. 1917 comma 2 c.c.).

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[1] Corte di Cassazione, ordinanza del 20 maggio 2024 n. 13897

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