GIURISPRUDENZA

Autore: Marco Rossetti
ASSINEWS 366 – Settembre 2024

La Corte di cassazione scioglie un ventennale equivoco su natura ed effetti della “Constatazione Amichevole di Incidente”. Le conseguenze sul lavoro degli intermediari.

1.Premessa
Tutti sanno cos’è il “modulo di Constatazione Amichevole di Incidente” (comunemente detto “CAI”): un foglio prestampato, di colore bianco, giallo e celeste, che i conducenti di veicoli coinvolti in un sinistro hanno facoltà di compilare per descrivere le cause e le modalità di quest’ultimo.

Un po’ meno sono coloro che conoscono gli effetti processuali della congiunta sottoscrizione di questo modulo (l’inversione dell’onere della prova in caso di giudizio).

Quasi nessuno, però, si è avveduto che da vent’anni in qua nella giurisprudenza di merito si era venuto creando un mostruoso equivoco, sorto da una frettolosa lettura di una decisione delle Sezioni Unite di molti anni fa: ovvero l’idea che, nel caso di lite tra il danneggiato e l’assicuratore della r.c.a., il modulo CAI prodotto in giudizio dal primo sia “liberamente valutabile” dal giudice. Il che val quanto dire che il giudice potrebbe fare di quel modulo quel che vuole, a discrezione.

Si trattava ovviamente di una interpretazione sbagliata della legge, che perveniva all’inammissibile effetto di abrogarla. La Corte di cassazione con una recente decisione ha ora messo fine a queste “interpretazioni libere”, chiarendo in termini definitivi cosa è il modulo CAI, quali sono i suoi effetti e quale uso se ne può fare in giudizio (Cass. civ., sez. III, ord. 3 giugno 2024 n. 15431).

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