Con la pronuncia n. 20790 pubblicata il 25 luglio 2024, la Corte di Cassazione Civile conferma che gli insegnanti non possono rispondere di eventuali danni subiti dagli studenti per infortunio sportivo durante le lezioni curriculari di educazione fisica se hanno predisposto tutte le misure di sicurezza, mantenendo un costante controllo delle azioni di gioco
Mario Riccardo Oliviero
IL CASO
Durante una lezione di educazione fisica, una studentessa ha dovuto partecipare, insieme ai suoi compagni di classe, ad una partita di rugby organizzata dai propri professori nel cortile interno della palestra della scuola. In un violento contrasto di gioco con un giocatore della squadra avversaria, che stava cercando di sottrarle la palla, la studentessa cadeva rovinosamente a terra sbattendo la nuca contro il pavimento. Dopo aver richiesto invano i danni, l’alunna ha citato in giudizio la propria scuola e il rispettivo Ministero dell’Istruzione per ottenere il risarcimento delle lesioni fisiche subite nel corso di quella che avrebbe dovuto essere una lezione di educazione fisica, alla quale era stata obbligata a partecipare. In forza di questo vincolo la studentessa ha ritenuto responsabili i professori, la scuola e il Ministro dell’Istruzione ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte che prevede: «Il padre e la madre o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto».
LA SENTENZA
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