IL CASO

Autore: Luca Cadamuro
ASSINEWS 366 – Settembre 2024

Quando la formulazione dell’appendice può rappresentare un problema per il tecnico asseveratore?

1.Il fatto
Tizio, ingegnere normalmente dedito alla progettazione strutturale, coglieva l’opportunità rappresentata dai numerosi “bonus” introdotti durante il periodo pandemico e provvedeva ad asseverare alcuni progetti.

Non volendo sottoscrivere una polizza di RC professionale asseveratore in modalità cd. stand alone, chiedeva al proprio assicuratore di integrare la propria polizza RC professionale con una apposita clausola che includesse anche il rischio derivante dalla asseverazione.

Veniva quindi stipulata una copertura assicurativa con il massimale di 500.000,00 € per sinistro e anno assicurativo. A ridosso di settembre 2022, Tizio procedeva con l’asseverazione di un progetto per il valore di circa 95.000,00 €. Successivamente, nel gennaio 2024, durante l’attività di verifica effettuata da un tecnico ufficiato dalla banca in vista della cessione del credito derivante dal progetto asseverato, emergeva la mancanza di una apposita garanzia RC professionale per l’asseverazione.

Tizio produceva copia della sua polizza, integrata con l’apposita appendice ma senza ottenere alcun risultato, considerando la granitica presa di posizione da parte del tecnico ufficiato dalla banca che contestava sia l’assenza di una specifica polizza assicurativa dedicata all’attività di asseverazione che l’adeguatezza delle somme assicurate.

2. Disamina introduttiva della vicenda e inquadra mento giuridico
Dallo studio della diffida notificata a Tizio, emerge che la contestazione si basa sull’assenza di una apposita copertura assicurativa dedicata ai tecnici asseveratori; di fatto, viene contestata la mancanza di una polizza professionale specifica per le asseverazioni di cui al cd. Allegato B (“asseverazione ai sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale 28 febbraio 2017, e successive modificazioni”), attinente alla classificazione sismica degli immobili.

L’allegato in questione, corrispondente ad un prestampato predisposto dagli uffici ministeriali con il quale viene richiesto al tecnico asseveratore il “possesso della polizza assicurativa di cui all’articolo 119 comma 14 del d.l. 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77”, non aggiunge particolare – né ulteriore – pregio nella vicenda che ci occupa.

Per contro, molto v’è da riferire in merito all’inquadramento giuridico della vicenda. La normativa di riferimento è ricavabile, anzitutto, dall’art. 28-bis del decreto denominato “Sostegni-ter” che ha riprodotto l’art. 2, c. 2, del cd. “decreto Frodi”, integrando nell’art. 119 del d.l. n. 34 del 2020 il comma 13-bis 1.

Il medesimo indica le pene per il caso in cui il tecnico attesti falsamente le notizie funzionali all’asseverazione, ivi inclusa la sottoscrizione di una polizza assicurativa.

Il medesimo art. 28-bis 14 ha emendato il previgente art. 119, sostituendolo. Con ciò, la previgente formulazione “con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro” è sostituita con la locuzione “per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni”.

Ne deriva che i soggetti rilascianti attestazioni e asseverazioni sono chiamati alla sottoscrizione di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per ogni intervento comportante – appunto – l’attività di attestazione o di asseverazione. Non solo: la norma trascende il mero obbligo, imponendo altresì un massimale che dovrà essere pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni. Tuttavia, tale formulazione è da interpretarsi in combinato disposto con le successive previsioni normative del comma 14.

Invero, il richiamato comma 14 prevede che l’obbligo di assicurazione sia, in ogni caso, assolto anche se la polizza assicurativa:

a. è stipulata mediante “contratto di assicurazione per la responsabilità civile che preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro specificamente destinato al rilascio delle asseverazioni o attestazioni, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario” oppure;

b. con “un contratto di assicurazione specifico con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro”.

Il contesto delineato dalla normativa presenta – dunque – una duplice modalità operativa per il professionista.

Come anticipato, la norma ammette svariate tipologie di copertura assicurativa utile a tutelare il cliente e l’erario. Le soluzioni ipotizzate (e possibili) sono le seguenti, come pure posto in luce dalla circolare 19/E dell’Agenzia delle Entrate in materia di modifiche al Superbonus e ai Bonus diversi dal Superbonus – Misure antifrode – Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34:

a. garanzia per il singolo progetto (o single project): la normativa ammette il pieno assolvimento dell’obbligo assicurativo mediante la sottoscrizione di una polizza singola (cd. stand alone) per il progetto, con massimali allineati – rectius: coerenti – al valore del progetto medesimo;

b. garanzia multiprogetto (o a consumo): la normativa ammette il pieno assolvimento dell’obbligo assicurativo anche mediante una copertura differente a quella corrispondete al modello cd. stand alone. In questo caso, il massimale non dovrà essere inferiore a 500.000 euro specificamente destinato a garantire le eventuali difformità derivanti dalla asseverazione o attestazione;

c. garanzia per soli progetti superbonus: anche in questo caso varrà la medesima regola dei 500.000 euro assicurati. V’è tuttavia da considerare che – rationae temporis – le disposizioni si applicano con riferimento alle attestazioni e asseverazioni sottoscritte dal 26.02.2022, data di entrata in vigore del “decreto Frodi”.

3. La copertura assicurativa sottoscritta da Tizio
In origine, Tizio sottoscriveva una normale polizza di RC professionale che non comprendeva l’estensione all’attività di asseverazione. In un secondo momento ed in ragione della contingenza storica, Tizio richiedeva alla compagnia la possibilità di integrare la summenzionata polizza con una apposita estensione per l’attività di asseveratore. La compagnia acconsentiva ad estendere la copertura mediante apposita appendice.

D’interesse è la formula utilizzata dalla compagnia per estendere la copertura assicurativa: “a maggior precisazione di quanto indicato all’art.

1, la copertura si intende altresì operante per le richieste relative all’attività di asseverazione e attestazione di cui all’art. 119 del d.lgs. 34/2020 (…). La presente copertura è prestata nell’ambito di un limite di indennizzo di 500.000,00 €. L’assicurato dichiara e gli assicuratori ne prendono atto che il limite di indennizzo dedicato alle attività indicate in polizza è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate (…)”.

Ad una prima lettura, appaiono due particolarità di rilievo ai nostri fini:

a. L’estensione di garanzia all’attività di asseverazione o attestazione: è evidente che il testo di base della garanzia di RC professionale non includeva l’attività di asseverazione o attestazione sicché gli assicuratori provvedevano, giuste intese con il loro cliente, ad integrare ed estendere la copertura anche per le ulteriori attività; ciò avveniva mediante l’emissione e la sottoscrizione di una apposita appendice.

Tale modello di polizza – per come integrata – ben risponderebbe ai modelli già enucleati sopra e conosciuti anche dall’Agenzia delle Entrate (modello a consumo), sicché nulla di anomalo si riscontra in punto regolarità della garanzia. Per contro, v’è da tener presente che – ora – Tizio dispone di un’unica polizza che garantisce sia l’attività professionale tipica dell’ingegnere che l’attività, supplementare, di asseveratore.

b. Le coperture sono prestate nell’ambito di un limite di indennizzo di 500.000,00 €: la formula impiegata appare – ora – meno felice poiché non specifica se il massimale prestato debba intendersi prestato cumulativamente, tra garanzia RC professionale e RC asseveratore, ovvero se “le coperture” debbano intendersi come le coperture – rispettivamente – di asseveratore e di attestatore, entrambe garantite con massimale di 500.000,00 €.

Considerando il richiamo normativo e richiamando il principio di interpretazione conservativa, si potrebbe – o dovrebbe – affermare che la volontà delle parti fosse quella di garantire il rischio per la RC assevetatore e attestatore con la somma di 500.000,00 €, intesa come valore minimo ammesso dalle disposizioni vigenti. In tal senso soccorre l’ulteriore periodo riportato in polizza in base al quale “l’assicurato dichiara e gli assicuratori ne prendono atto che il limite di indennizzo dedicato alle attività indicate in polizza è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate” che appare coerente con la disposizione normativa.

4. Conclusioni
Per tutto quanto esposto, riteniamo che il diniego sollevato dal tecnico ufficiato dalla banca appaia immotivato. Tizio provvedeva alla regolare sottoscrizione di una polizza a garanzia del rischio derivante dall’attività di asseverazione ed attestazione e il modello di polizza, sebbene con qualche imperfezione di redazione, ben si può considerare rientrante nel novero di quelli tipizzati dalla norma e riconosciuti dall’Amministrazione finanziaria.

Benché, ad oggi, i sinistri non siano ancora numerosi e anche la prassi liquidativa stia ancora cercando un approccio uniforme alla materia, si ritiene che, pur a fronte di una legislazione estremamente complessa, possano identificarsi alcuni capisaldi per la corretta assunzione di questi rischi.


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