Il privato cittadino disturbato dai rumori provocati dall’incontrollata vita notturna sulle strade pubbliche può agire anche nei confronti del Comune per ottenere tutela. Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza 14209 del 23 maggio scorso, ultima di una serie di pronunce di merito e anche di legittimità. In discussione c’è infatti la lesione dei diritti alla salute e alla vita familiare e della proprietà, tutti beni costituzionalmente e convenzionalmente tutelati (articoli 32 e 42 Costituzione e articolo 8 Convenzione europea diritti dell’uomo).