I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SUI CONFINI DI OPERATIVITÀ DELL’AGEVOLAZIONE
di Giulia Provino
Il cambio di infissi, anche con spostamento e variazione di dimensioni, rientra nel Superbonus; così come anche la sostituzione integrale della facciata continua. Sono alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate sui lavori ammessi alla maxi detrazione.
Sostituzione di finestre e infissi. Rientrano tra gli interventi “trainati” ai fini della maxi detrazione del 110% la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati e la sostituzione degli infissi esistenti, anche con spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella inizialmente esistente. È la risposta delle Entrate n. 369/2022. L’intervento di sostituzione di finestre e infissi, deve configurarsi come “sostituzione” di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione. Riguardo all’installazione delle chiusure oscuranti, nel caso in cui siano installate congiuntamente alla sostituzione del serramento l’intervento va considerato in maniera unitaria altrimenti costituiscono, invece, interventi autonomi per i quali è possibile fruire della detrazione Ecobonus.
Superbonus per la sostituzione integrale della facciata continua. La sostituzione integrale della “facciata continua” rientra tra gli interventi ammessi al Superbonus. È la risposta delle Entrate n. 61/2022. L’intervento rientra tra quelli ammessi all’agevolazione fiscale qualora siano rispettate le condizioni previste dalla normativa e sussistano i requisiti previsti dal dm 6 agosto 2020 per le finestre comprensive di infissi, asseverati da un tecnico abilitato. Sono ammessi, dunque, al Superbonus i lavori sulle parti comuni di un edificio residenziale considerato nella sua interezza. Se la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio è superiore al 50%, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni. Se la percentuale è inferiore al 50%, è ammessa la detrazione per le spese sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione nello stesso edificio.
Superbonus anche per muro di contenimento. Rientrano tra i lavori agevolabili gli interventi finalizzati a ridurre il rischio sismico derivante da condizioni di instabilità di un’area più estesa del perimetro della costruzione, ma comunque limitrofa, inclusi i manufatti e le opere d’arte eventualmente interferenti con l’impianto fondale della costruzione medesima. È la risposta del Fisco n. 297/2022. L’eventuale riconducibilità dell’intervento a quelli ammessi al Superbonus potrà essere valutata dal professionista incaricato tenuto, tra l’altro, ad asseverare l’efficacia dello stesso al fine della riduzione del rischio sismico.Il contributo post-sisma non preclude il Superbonus. I lavori di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico di un edificio che ha già fruito del contributo antisismico sono ammessi al Superbonus. L’intervento deve comunque, rispettare i limiti prestazionali richiesti dalla norma agevolativa, e l’asseverazione deve fare riferimento allo stato dell’edificio precedente ai lavori. Con la risposta 134/2022 il Fisco ha precisato che la concessione di contributi pubblici per la riparazione o ricostruzione di edifici privati danneggiati a seguito di eventi sismici non è di per sé causa ostativa all’applicazione delle agevolazioni fiscali.
Serve la delibera di tutti i lavori per fruire del Superbonus. Per beneficiare della maxi detrazione del 110% i lavori devono essere validamente deliberati dall’assemblea condominiale o, se consentito, dalle assemblee dei proprietari (o detentori ad altro titolo) delle unità immobiliari dei singoli fabbricati oggetto degli interventi, anche separatamente per quanti sono gli edifici oggetto degli interventi. È la risposta delle Entrate n. 23 del 13 gennaio 2022.
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