Anche la società tra professionisti avvocati può adesso gestire i rapporti con l’Inail. A distanza di 10 anni dall’introduzione della possibilità di svolgere qualunque attività professionale per mezzo di una società tra professionisti, infatti, l’Inail ha adeguato il sistema per il rilascio delle credenziali ai servizi telematici anche alle Stp, società tra professionisti, iscritte all’albo degli avvocati (nota prot. 7362/2022).La possibilità c’è già per le Stp dei consulenti del lavoro (dal 2017) e per quelle di dottori commercialisti ed esperti contabili (dal 2019). Con gli avvocati, dunque, si chiude il cerchio dei professionisti abilitati all’attività di «consulenza del lavoro» in base alla legge n. 12/1979.
Società tra professionisti. La novità scaturisce dalla riforma delle società di qualche anno fa (legge n. 183/2011) che, tra l’altro, ha dato la possibilità di costituire società tra professionisti per l’esercizio delle attività professionali.
Per quanto riguarda gli adempimenti in materia di lavoro e contributi relativi ai lavoratori dipendenti, quando non curati dal datore di lavoro possono essere svolti, oltre che dai professionisti iscritti all’albo dei consulenti del lavoro o all’albo avvocati oppure a quello di dottori commercialisti ed esperti contabili, che ne abbiano dato comunicazione agli ispettorati territoriali del lavoro, anche dalle società tra professionisti, Stp, che devono essere iscritte in sezione speciale agli albi o registri tenuti dall’ordine o collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.
I professionisti in società. La disciplina delle Stp stabilisce, innanzitutto, che la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali è possibile seguendo i modelli societari previsti dal codice civile (titoli V, riguardanti le società, e VI riguardanti le società coop e le mutue assicuratrici.
Di conseguenza la Stp può assumere la forma di società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperativa.
Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società tra professionisti.
La Stp è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l’Ordine o il Collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti; se la Stp è multidisciplinare viene iscritta presso l’albo o il registro dell’Ordine o Collegio professionale relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo.
Le condizioni. Le società possono assumere la qualifica di «società tra professionisti» a condizione che l’atto costitutivo preveda:
– l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
– l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti a ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli stati membri dell’Ue, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero di soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;
– criteri e modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta, la designazione del socio professionista sia compiuta dall’utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo sia previamente comunicato per iscritto all’utente;
– la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi da responsabilità civile per danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività;
– le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
Le ultime istruzioni. A partire dal 2017 l’Inail ha cominciato a rilasciare le profilazioni per le Stp dei professionisti iscritti all’albo consulenti del lavoro (circolare 35/2017); nel 2019 è stata la volta per le Stp di professionisti iscritti all’albo dottori commercialisti ed esperti contabili (circolare 15/2019); adesso, il turno è per le Stp di professionisti iscritti all’albo avvocati. A tal fine, l’Inail ha adeguato il sistema per il rilascio delle credenziali di accesso ai servizi telematici per gestire i rapporti assicurativi dei clienti degli avvocati in delega, tra cui l’autorizzazione alla numerazione unica del Lul e la comunicazione delle deleghe alla tenuta del Lul.
Come agisce il socio-professionista. Per quanto riguarda l’esecuzione dell’incarico, il socio professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, può avvalersi di sostituti.
In ogni caso i nominativi dei sostituti e degli ausiliari sono comunicati al cliente ed è fatta salva la facoltà del cliente stesso di comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro tre giorni dalla comunicazione.
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