CORTE DI GIUSTIZIA UE/8 LE PRINCIPALI SENTENZE SULL’IMPOSTA EMANATE NELL’ULTIMO ANNO
di Franco Ricca
Il diritto al rimborso dell’Iva sugli acquisti effettuati in uno stato membro diverso da quello di residenza è esercitabile con riferimento al periodo in cui il contribuente è entrato in possesso della fattura, in mancanza della quale il diritto non può essere fatto valere; pertanto il fisco non può respingere la richiesta di rimborso per il fatto che l’imposta era divenuta esigibile in periodi precedenti. Lo ha chiarito la Corte di giustizia nella sentenza 21 ottobre 2021, C-80/20.
La prima questione mirava a chiarire se gli artt. da 167 a 171 e 178 della direttiva Iva, nonché la direttiva 2008/9 sul diritto al rimborso dell’Iva assolta “fuori casa”, debbano essere interpretati nel senso che tale diritto può essere esercitato se il soggetto passivo non è in possesso di una fattura relativa all’acquisto dei beni. La Corte osserva in proposito che il diritto al rimborso, al pari del diritto a detrazione, è subordinato al rispetto di requisiti sia sostanziali sia formali; poiché tra i secondi figura il possesso di una fattura redatta conformemente alle disposizioni della direttiva, è stato affermato il principio per cui l’esercizio di tali diritti è possibile solo a partire dal momento in cui il soggetto passivo è in possesso di una fattura.
Per quanto riguarda specificamente il diritto al rimborso disciplinato dalla direttiva 2008/9, questa prevede espressamente che l’interessato sia in possesso della fattura che documenta l’acquisto dei beni o dei servizi nell’altro stato membro. Nondimeno, il principio di neutralità esige che la detrazione o il rimborso dell’Iva sia concesso se i requisiti sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali non sono stati osservati, salvo che l’inosservanza di tali obblighi formali impedisca di fornire la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali.
Di conseguenza, se l’amministrazione dispone delle informazioni necessarie per dimostrare che il soggetto passivo è debitore dell’Iva, essa non può imporre condizioni supplementari che possano avere l’effetto di vanificare l’esercizio del diritto alla detrazione o al rimborso. L’art. 20 della direttiva 2008/9, peraltro, consente allo stato membro del rimborso, qualora ritenga di non disporre delle informazioni necessarie per la decisione in merito alla richiesta del contribuente, di chiedere informazioni aggiuntive al soggetto passivo o alle autorità competenti dello stato membro in cui esso è stabilito. Occorre inoltre considerare che la lotta contro l’evasione e le frodi è un obiettivo riconosciuto e promosso dalle diritto dell’Ue, ma le misure adottate a tal fine dagli stati membri non devono eccedere quanto necessario per raggiungere tali obiettivi, per cui non possono essere utilizzate in modo tale da rimettere sistematicamente in questione il diritto al rimborso. Pertanto, solo se un documento è inficiato da vizi tali da privare l’amministrazione dei dati necessari per giustificare una richiesta di rimborso si può considerare che non costituisca una “fattura”.
Ne segue che il diritto al rimborso non può essere esercitato da un soggetto passivo che non sia in possesso di una fattura; tuttavia, solo se il documento non permette all’amministrazione di verificare la fondatezza della richiesta si può considerare che esso non costituisca un fattura.
Sulla seconda questione, diretta a chiarire se le disposizioni della direttiva Iva, nonché l’art. 14, par. 1, lett. a), della direttiva 2008/9, consentano allo stato membro di respingere la richiesta di rimborso dell’Iva relativa a un determinato periodo per il motivo che l’imposta è divenuta esigibile durante un periodo di riferimento precedente, mentre essa è stata fatturata soltanto durante tale determinato periodo, la Corte ricorda che, sebbene il diritto alla detrazione e quello al rimborso sorgano (e debbano essere esercitati) quando l’imposta diviene esigibile, non possono però essere esercitati se il soggetto passivo non sia in possesso di una fattura relativa all’acquisto dei beni o servizi. D’altronde, il citato art. 14 prevede che la richiesta di rimborso riguarda l’acquisto di beni o di servizi fatturato durante il periodo di riferimento, purché l’imposta sia divenuta esigibile prima o al momento della fatturazione, o per il quale l’imposta è divenuta esigibile durante il periodo di riferimento, purché l’acquisto sia stato fatturato prima che l’imposta diventasse esigibile. Ne discende che, purché l’imposta sia divenuta esigibile prima o al momento della fatturazione, è la data in cui il soggetto passivo è entrato in possesso di una fattura a determinare gli acquisti che possono essere interessati da una richiesta di rimborso. Di conseguenza, la richiesta di rimborso non può essere respinta per il solo motivo che l’Iva è diventata esigibile durante un determinato periodo, mentre tale acquisto è stato fatturato solo in un periodo di riferimento successivo.
Infine la Corte ha dichiarato che l’annullamento unilaterale di una fattura da parte di un fornitore, dopo che lo stato membro abbia respinto, con decisione divenuta definitiva, la richiesta di rimborso che l’interessato aveva presentato sulla base di tale fattura, seguita dall’emissione da parte di tale fornitore, in un periodo successivo, di una nuova fattura relativa alle stesse cessioni, senza che queste siano rimesse in discussione, non ha alcuna incidenza ai fini del diritto al rimborso che è già stato esercitato (e rifiutato), né sul periodo di riferimento del diritto stesso.
Condominio tra stati. Secondo la sentenza 1° agosto 2022, C-294/21, il fatto che due stati membri siano comproprietari di un bene immobile situato al confine, nella specie il fiume Mosella, non esclude la riscossione dell’Iva sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio comune. La questione mirava a chiarire se, in base alle disposizioni dell’art. 2, par. 1 e dell’art. 9, par. 2, lett. b) della sesta direttiva (ora riprodotte agli artt. 2 e 48 della direttiva Iva), uno stato membro può tassare le prestazioni di navigazione turistica effettuate, da un soggetto passivo stabilito in tale stato, all’interno di un territorio che, in forza di un trattato internazionale, ricade sotto la sovranità comune di due stati membri. La Corte ricorda anzitutto che, in deroga alla regola generale, il luogo delle prestazioni di trasporto di persone è quello in cui avviene il trasporto in funzione delle distanze percorse. Nella fattispecie, si tratta di gite turistiche in battello che terminano nello stesso luogo in cui hanno avuto inizio, per cui occorre chiarire preliminarmente se tali prestazioni rientrino effettivamente nella predetta deroga in quanto “prestazioni di trasporto”. Affermativa la soluzione della Corte, secondo la quale tale nozione è sufficientemente ampia da includere prestazioni il cui elemento essenziale consiste nel trasporto di persone su distanze non trascurabili, anche con inizio e termine nello sesso luogo e anche a scopo turistico. Di conseguenza, prestazioni come quelle in esame rientrano nell’ambito di applicazione della deroga. Il fatto che esse sono effettuate in un territorio che è “il condominio germano-lussemburghese”, non significa che non siano effettuate “all’interno di un paese”, per cui tali prestazioni possono, in linea di principio, essere tassate da ciascuno dei due paesi. Poiché però non è ammissibile la doppia imposizione, la tassazione da parte di un paese ha l’effetto di impedire che anche l’altro possa pretendere l’imposta. Questo non pregiudica la possibilità che i due paesi trovino un accordo per disciplinare altrimenti la tassazione, a condizione che siano evitati salti e duplicazioni d’imposizione.
Quanto alla tesi secondo cui, in assenza di un accordo, l’esercizio dell’imposizione sarebbe impossibile e la rinuncia alla tassazione sarebbe legittima, la Corte respinge queste argomentazioni perché contrastano con i principi di imposizione e di neutralità fiscale.
Liquidazione danni. Nella sentenza 1° agosto 2022, causa C-267/21, la Corte ha dichiarato che i servizi di liquidazione sinistri prestati da imprese terze in nome e per conto di una compagnia di assicurazione non rientrano tra le prestazioni professionali, di consulenza o di fornitura dati sottoposti a specifico criterio di localizzazione. Il luogo di tassazione di dette prestazioni va quindi determinato in base alla regola prevista per le prestazioni c.d. generiche. La questione riguardava la portata dell’art. 56, par. 1, lett. c) della direttiva Iva, concernente la localizzazione delle prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici di studio, avvocati, periti contabili ed altre prestazioni analoghe, nonché per quelle di elaborazioni di dati e fornitura d’informazioni. E’ da osservare che, alla luce delle modifiche apportate a decorrere dal 1° gennaio 2010, l’interesse della questione è limitato alla possibile applicazione della detassazione di tali prestazioni allorché rese a privati extracomunitari. Ciò premesso, la Corte ricorda che la suddetta disposizione non si riferisce alle professioni ivi menzionate, ma alle prestazioni di servizi rientranti tra quelli normalmente resi nell’ambito delle professioni stesse. Ciò posto, la Corte ha escluso che i servizi di liquidazione dei sinistri rientrino tra le prestazioni di servizi principalmente e abitualmente effettuate nel quadro delle professioni elencate nella disposizione. Detti servizi non corrispondono neppure alle prestazioni principalmente e abitualmente fornite da un consulente, da un ufficio studi o da un perito contabile, giacché implicano l’esercizio di un potere decisionale in merito alla concessione o al diniego di un risarcimento, non riconducibile ad un servizio di consulenza, né tra le “altre prestazioni analoghe” a quelle menzionate all’art 56, né tra le prestazioni di trattamento dati o fornitura di informazioni.
Ottava puntata – Le precedenti sono state pubblicate il 9/8, 12/8, 17/8, 18/8, 20/8, 23/8 e 25/8/2022
Fonte: