I CENTO QUESITI
Carlo Giuro
Domanda. Che funzione ha la Rita?
Risposta. Rita è un acronimo che sta per Rendita integrativa temporanea anticipata. E’ una prestazione che è stata introdotta, dalla legge di bilancio per il 2017, nel sistema italiano della previdenza complementare per rispondere alle crescenti esigenze di flessibilità in uscita. Inizialmente era stata modellata in combinazione sinergica con l’Anticipo pensionistico su base volontaria (Ape volontaria) che aveva natura sperimentale e che non è più presente nell’ordinamento previdenziale. Ora la Rita è invece una prestazione autonoma nel meccanismo di funzionamento dei fondi pensione. In buona sostanza si atteggia come una sorta di ammortizzatore sociale privato, assicurando all’interessato che sia in possesso di certi requisiti un reddito periodico, in attesa del conseguimento della pensione di vecchiaia. E’ quindi una sorta di fonte di integrazione del reddito per traghettare il percettore alla quiescenza.
D. Cosa prevede in concreto?
R. Così come chiarito dalla Covip nella specifica circolare interpretativa, la Rita è una prestazione che consiste nell’erogazione frazionata di un capitale. Si tratta, quindi, di una prestazione in forma di capitale, corrispondente al montante accumulato richiesto dall’interessato, la cui erogazione, dal momento dell’accettazione della richiesta fino alla maturazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio, avviene in forma rateale in considerazione della funzione che la prestazione in questione assolve.
D. Quali sono i potenziali beneficiari di tale prestazione?
R. E’ possibile richiedere l’erogazione della Rita alle forme pensionistiche complementari che operano in regime di contribuzione definita da parte dei lavoratori in possesso dei seguenti requisiti, alla data di presentazione dell’istanza:
a. cessazione dell’attività lavorativa;
b. raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa;
c. maturazione di un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
d. maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. o
Oppure, in alternativa:
a. cessazione dell’attività lavorativa;
b. inoccupazione, successiva alla cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi;
c. raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza nei dieci anni successivi al compimento del termine di cui alla lettera b;
d. maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
D. Tutte le tipologie di lavoratori possono accedere alla Rita?
R. La prestazione è accessibile a tutti i lavoratori (subordinati, autonomi e liberi professionisti) comprendendo anche i dipendenti pubblici iscritti alle rispettive forme di previdenza complementare; restano invece esclusi gli iscritti ai fondi in regime di prestazione definita. La Covip ha avuto poi modo di precisare che la Rita può essere erogata anche qualora il beneficiario percepisca, al momento dell’istanza o in corso di erogazione della Rita medesima, pensioni di primo pilastro anticipate o di anzianità.
D. Qual è la frequenza con cui viene pagata la prestazione?
R. La Covip ha precisato che, per quanto la individuazione della cadenza del frazionamento sia rimessa a ciascuna forma pensionistica complementare anche in relazione alle diverse esigenze degli iscritti, l’erogazione della Rita deve avere una periodicità non superiore a tre mesi.
D. Come viene gestita la parte residua del montante?
R. Nell’ottica di favorire la gestione attiva della posizione individuale maturata anche in corso di erogazione della Rita, la porzione di montante di cui si chiede l’erogazione frazionata continua a essere mantenuta in gestione così da poter beneficiare anche dei relativi rendimenti. Le rate da erogare saranno ricalcolate tempo per tempo, tenendo conto dell’incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso. Salva diversa volontà dell’interessato, da esprimersi al momento della richiesta di erogazione, tale montante dovrà essere riversato nel comparto della forma pensionistica complementare più prudente che sarà individuato dalla forma di previdenza complementare medesima.
D. La scelta della Rita è da intendersi come definitiva? E’ poi totale o può essere anche parziale?
R. Nella Circolare della Commissione di vigilanza si precisa che la Rita è revocabile in base alle modalità stabilite da ogni forma pensionistica. Il montante destinato alla Rita può riguardare l’intera posizione individuale dell’iscritto ovvero parte di essa. Va precisato ancora come le forme pensionistiche devono consentire all’iscritto di esprimere la scelta ritenuta più opportuna sulla percentuale di smobilizzo della posizione accumulata e che le medesime forme pensionistiche, in considerazione dell’arco temporale massimo entro il quale la Rita può essere erogata, sono direttamente tenute all’erogazione. Se non è utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di Rita, sulla parte residua l’iscritto può chiedere anticipazioni e riscatti in base alla normativa di settore e usufruire, al momento della maturazione dei requisiti pensionistici ordinari, delle ordinarie prestazioni in capitale o rendita. Inoltre non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di Rita, ai fini della ripartizione dell’eventuale montante residuo fra capitale e rendita.
D. Se si percepisce la Rita si può proseguire con la contribuzione al fondo pensione?
R. Sempre attingendo ai chiarimenti forniti dalla Covip, il versamento dei contributi deve ritenersi consentito sia in caso di Rita parziale, incrementando in tale ipotesi il montante non utilizzato per l’erogazione della rendita, sia in caso di Rita totale, costituendo in questo scenario un montante a se stante nell’ambito del comparto opzionato per l’erogazione di tale prestazione, salva diversa volontà da parte dell’iscritto.
D. Come è tassata?
R. Come ricordato dalla Agenzia delle Entrate le somme erogate a titolo di Rita sono soggette alla stessa aliquota di tassazione prevista per le prestazioni definitive in capitale con aliquota quindi del 15% degradabile fino al 9% in ragione della anzianità di partecipazione al fondo pensione. Per quel che riguarda la determinazione del relativo imponibile, la norma prevede che le somme erogate a titolo di Rita siano prioritariamente imputate agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e poi a quelli maturati dal 1° gennaio 2007. Il percettore della Rita ha la facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva, manifestando la scelta nella dichiarazione dei redditi con l’assoggettamento in questo caso della Rita a tassazione ordinaria. L’esercizio dell’opzione per la tassazione ordinaria comporta come conseguenza che per tale reddito spettano le detrazioni previste dal Testo unico delle imposte sui redditi.
D. C’è stato nel tempo qualche aggiornamento che merita di essere citato?
R. Va ricordata una Risoluzione della Agenzia delle Entrate dello scorso 16 febbraio che analizza tre profili. In primo luogo il documento chiarisce che in caso di erogazione di un’anticipazione effettuata anteriormente all’erogazione della Rita, il conguaglio dell’imposta assolta a titolo provvisorio sull’anticipazione sarà effettuato al momento della liquidazione definitiva della prestazione. La prestazione definitiva sarà costituita, in caso di Rita parziale, dai montanti non utilizzati per l’erogazione della prestazione e dai montanti maturati per effetto dei versamenti contributivi eseguiti in corso di erogazione della rendita; mentre, in caso di Rita totale, dai montanti maturati per effetto dei versamenti contributivi eseguiti in corso di erogazione della Rita. Se non residuasse invece alcuna posizione il conguaglio può essere effettuato in occasione della erogazione dell’ultima rata della Rita. (riproduzione riservata)
Per riscattare la posizione
Nei fatti la Rita (la Rendita integrativa temporanea anticipata) è una forma di riscatto frazionato che genera un flusso per un certo periodo di tempo con una specifica finalità. Ma quale la disciplina generale dei riscatti nel sistema previdenziale complementare italiano? Va ricordato come la normativa prevede la possibilità del riscatto parziale e del riscatto totale. Il primo si può chiedere nella misura del 50% della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria. Attingendo a un chiarimento della Covip è possibile il riscatto anche nell’ipotesi in cui, anche se non vi sia la cessazione del rapporto di lavoro, a causa della cassa integrazione guadagni si venga a determinare, una perdurante situazione di sospensione totale dell’attività che non si ponga al di sotto di un periodo quantificato in 12 mesi continuativi. Il riscatto totale può essere richiesto nelle ipotesi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
Sempre nella fattispecie del riscatto totale vi è la casistica della cessazione dei requisiti di partecipazione che si configura allorquando per cambio azienda o settore di attività (o anche per cambio del contratto collettivo applicato) si esca dalla platea di riferimento del fondo negoziale o aziendale al quale si sia iscritti. In questo caso è possibile riscattare totalmente ed immediatamente la propria posizione individuale. Anche nelle forme pensionistiche ad adesione individuale (fondi pensione aperti e pip, ovvero i piani individuali pensionistici) può ora chiedersi il riscatto per cessazione dei requisiti di partecipazione nel caso in cui si venga a perdersi lo status di lavoratore successivamente alla iscrizione alla forma pensionistica complementare a condizione che non si sia intrapresa una nuova attività lavorativa. Proseguendo nella disamina della disciplina dei riscatti va poi ricordato quello per decesso dell’aderente. In questo caso l’intera posizione è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati. In mancanza di tali soggetti, la posizione resta acquisita al fondo pensione nelle forme pensionistiche complementari di tipo collettivo mentre in quelle individuali è devoluta a finalità sociali secondo modalità stabilite con apposito decreto ministeriale. È esclusa l’applicazione dell’imposta di successione alle prestazioni percepite dagli eredi. (riproduzione riservata)
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