LE MODIFICHE PORTATE DALLA DIRETTIVA UE 1673 IN VIA DI RECEPIMENTO NELL’ORDINAMENTO INTERNO
Pagine a cura di Christina Feriozzi
Anche i reati contravvenzionali diventano reati presupposto, togliendo ogni scudo al soggetto che avrebbe dovuto «riconoscere» la provenienza criminosa del denaro. Infatti, per esempio, il riciclaggio «colposo», ossia quello commesso per leggerezza o per negligenza grave, viene sanzionato, a seguito della direttiva 23 ottobre 2018 n. 1673 Ue del parlamento europeo, in fase di recepimento dal nostro ordinamento (al momento il testo del decreto legislativo è approvato in prima lettura in consiglio dei ministri poi tornerà in parlamento per i pareri, non vincolanti, delle commissioni e infine ancora in consiglio dei ministri), con conseguente modifica del codice penale.

L’intenzione della direttiva. Intensificati gli strumenti di lotta al riciclaggio, come emerge dal considerando n. 13 della Direttiva (Ue) 2018/1673 stessa, laddove si raccomanda agli Stati membri di stabilire che il riciclaggio commesso con leggerezza o per negligenza grave costituisca reato. E al contempo si richiede di adottare le misure necessarie per garantire che le condotte indicate siano punibili come reato se l’autore sospettava o avrebbe dovuto essere a conoscenza che i beni provenivano da un’attività criminosa. A riguardo, si segnala come l’elemento soggettivo richiesto sia stato, talvolta ampliato dalla giurisprudenza, nel senso di ritenere sufficiente anche il dolo eventuale, integrato dalla concreta accettazione del rischio della provenienza criminosa del bene oggetto della condotta, con ciò lasciando qualificare come «doloso» un atteggiamento «negligente» del soggetto obbligato dalla normativa antiriciclaggio. In altri termini, si tratta di una sorta di estremizzazione della sanzione ipotizzata per il cosiddetto «incauto acquisto» di cui all’art. 712 cp.

Ora con le modifiche apportate agli articoli del codice penale, deputati a definire la ricettazione (art. 648 cp), riciclaggio (art. 648-bis cp), impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cp) e autoriciclaggio (art. 648-ter1 cp), le maglie della punibilità sono state estese notevolmente mediante la sostituzione della parola «delitto» con la dicitura «reato» ed eliminando la precisazione «non colposo» contenuta nella precedente versione delle norme.

Le conseguenze pratiche. Fino a oggi, la ricettazione e il reimpiego fanno riferimento unicamente ai proventi di delitti, mentre il riciclaggio e l’autoriciclaggio richiedono la commissione di un delitto non colposo. Con il provvedimento in esame, in ottica operativa quindi, reato presupposto del riciclaggio potrà essere anche un reato colposo, cioè contravvenzionale punito con l’arresto, ampliando molto lo spettro teorico di azione di tali fattispecie, in quanto si parla, per la ricettazione, di «reati» in generale ed eliminando per riciclaggio e auto riciclaggio, la precisazione «non colposo». Funge da contraltare a tale inasprimento un nuovo comma inserito in ciascuna norma che contempla una pena ridotta rispetto alla principale in caso di beni, denaro o utilità provenienti, appunto, da una contravvenzione.

Ecco le nuove fattispecie attratte nelle maglie del riciclaggio. In proposito si potrebbe pensare a reati come: art. 678 cp (Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti), art. 678 bis cp (Detenzione abusiva di precursori di esplosivi), art. 695 cp (Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi), art. 696 cp (Vendita ambulante di armi), art. 699 cp (Porto abusivo di armi), art. 707 cp (Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli), art. 733 bis cp (Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto). Rientrano nella novella anche i reati contravvenzionali ipotizzati dalla l. n. 150/1992 relativa alla: disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, laddove all’art. 1 sono ipotizzate dalla legge speciale, sanzioni amministrative, con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 15 mila euro a 150 mila euro per le violazioni ivi previste.

L’estensione è corsa a ostacoli
Aseguito delle modifiche, in via di definizione, per l’adeguamento alla direttiva Ue 1673/2018 dell’art. 648-ter. 1 cp: compie il delitto di autoriciclaggio chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto (da ora anche colposo, ndr), impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Ebbene, l’ampliamento delle fattispecie potrebbe interessare, in via teorica, tutte quelle situazioni in cui, per esempio l’azienda conseguisse indebiti «risparmi» dovuti a mancati investimenti o adeguamenti a norme specifiche di settore, ambientali o di sicurezza sul lavoro, che possano anche solo colposamente comportare, di fatto, la commissione di reati, ma al contempo detti capitali fossero sostanzialmente reinvestiti nello svolgimento dell’attività di cui all’oggetto principale, con conseguente sviluppo della stessa. In tali casi, non può non evidenziarsi la concreta perplessità circa la difficoltà di evidenziazione dell’elemento soggettivo. In altri termini, si andrebbe a configurare un reimpiego illecito di capitali approvvigionati indebitamente per cause anche inconsapevoli che successivamente dovrebbero essere coscientemente utilizzati in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Accanto al dolo generico ipotizzato nella attuale versione della norma, infatti, potrebbe forse sembrare si affianchi l’ipotesi un «dolo eventuale» che vedrebbe un attore, anche inconsapevole, accettare per grave negligenza il potenziale rischio di commissione dell’illecito. Il dubbio che sovviene è che potremmo finire nell’ipotizzare pure «ipotesi di scuola» o meri voli pindarici interpretativi. Per il momento, infatti, da un primo esame delle norme, non pare nei fatti di agevole configurabilità l’ampliamento delle ipotesi pratiche dei casi di autoriciclaggio a seguito dell’inserimento dei reati colposi. Ciò in quanto, ricordiamo che la regola discriminante introdotta deve confrontarsi con le norme, in generale, che vedono i delitti sostanzialmente come dolosi e le contravvenzioni come indifferentemente colpose, ma in quest’ultimo caso per individuare l’ampliamento della portata della norma dovremmo pur sempre trovare casi, previsti dalla legge, in cui: «il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi». Alla luce di ciò, il rischio che corre l’interprete è che possa credere di trovarsi dinanzi alla rappresentazione della famosa tragicommedia: «Molto rumore per nulla», di William Shakespeare. Quanto detto, ovviamente, fatto salvo il vaglio parlamentare delle proposte modifiche in commento, che possa, auspicabilmente ancora aggiustare il tiro in ottica giuridica concreta.

I reati fuori dalla stretta
Non rientrano nelle previsioni inasprite della norma una serie di reati pur potenzialmente idonei alla movimentazione di rilevanti quantità di denaro. Come nel caso del dlgs 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», per il quale sono previste sanzioni amministrative prevalentemente a carattere pecuniario, oppure l’art. 718 cp in tema di esercizio di giochi d’azzardo, in quanto per le previsioni della pena di arresto (da tre mesi a un anno) resterebbe al di sotto della «fatidica» soglia della «contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi». Medesima sorte, nel senso di esclusione, anche per l’art. 689 cp: Somministrazione di bevande alcooliche a minori (sotto i 16 anni) o a infermi di mente, per il quale la sanzione di origine è l’arresto fino a un anno.
Fonte:
logoitalia oggi7