Nelle polizze vita si parla spesso di dolo e colpa grave, ma tali termini possono essere usati in due ambiti ben diversi tra loro.
di Daniele Bussola
Si può parlare di dolo e colpa grave:
- in merito alle dichiarazioni inesatte e alle reticenze rese in fase assuntiva;
- relativamente ai sinistri avvenuti per dolo o colpa grave.
Al fine di non generare confusione definiamo meglio l’argomento.
1. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze rese con dolo o colpa grave
Quando il contraente o l’assicurato con coscienza e volontà omette di riferire all’assicuratore, nonostante gli sia stata rivolta un’apposita domanda, circostanze in grado di modificare il rischio assicurato il contratto di assicurazione è annullabile ai sensi dell’articolo 1892 del Codice Civile.
Un contratto nullo non produce nessun effetto e le eventuali prestazioni già eseguite devono essere restituite. Un contratto annullabile, invece, produce tutti gli effetti di un contratto valido, ma tali effetti possono venire meno se viene fatta valere con successo l’azione di annullamento.
In tema di contratto di assicurazione la reticenza del contraente e/o dell’assicurato è causa di annullamento del contratto quando si verificano simultaneamente le seguenti condizioni:
- la dichiarazione è inesatta o reticente;
- la reticenza è stata determinante ai fini della formazione del consenso dell’assicuratore;
- il contraente e/o l’assicurato ha reso la dichiarazione con dolo o colpa grave.
L’inesattezza e la reticenza sussistono anche in presenza di atteggiamenti meramente omissivi del contraente/assicurato, tuttavia le inesattezze e le reticenze su circostanze che l’assicuratore conosce o avrebbe dovuto conoscere non comportano una violazione dell’obbligo di collaborazione a carico del contraente/assicurato.
Tali inesattezze e le reticenze vanno perciò imputate all’assicuratore con la conseguenza che non possono giustificare la diminuzione dell’indennizzo in proporzione della differenza tra il premio convenuto è quello che sarebbe stato applicato si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Affinché un contratto di assicurazione possa ritenersi annullabile, a norma dell’articolo 1892 del Codice Civile, non è sufficiente una qualsiasi inesattezza o reticenza circa i dati forniti in sede di stipula del contratto.
Le dichiarazioni non veritiere rese con dolo o colpa grave devono avere un’effettiva influenza sul rischio così che si possa ritenere che abbiano inciso sul consenso dato dalla compagnia assicurativa.
Per alcune polizze le compagnie assicurative predispongono una “Dichiarazione” o un “Questionario”, il quale evidenzia l’intenzione di dare particolare importanza ad alcuni requisiti richiamando l’attenzione del contraente e/o assicurato a fornire informazioni e risposte complete e veritiere su tali quesiti.
La mancata inclusione tra i quesiti del questionario di alcune richieste evidenzia, invece, un atteggiamento di indifferenza dell’assicuratore verso tali informazioni per decidere se accettare o meno di concedere la copertura assicurativa. Perciò tali informazioni non possono essere poi prese a pretesto per annullare o cambiare il contratto.
In base agli articoli del Codice Civile 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave) e 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave), l’assicurato deve collaborare con l’assicuratore nel fornire informazioni corrette senza inesattezze e/o reticenze.
In caso, però, di inesattezze e/o reticenze da parte dell’assicurato che però l’assicuratore conosce, o avrebbe dovuto conoscere, all’assicurato non può applicarsi, essendovi una responsabilità anche dell’assicuratore, quanto previsto da tali articoli sull’obbligo di collaborazione.
La nozione di dolo
Perché si configuri il dolo non sono necessari artifici o altri mezzi fraudolenti, ma è sufficiente da parte del contraente/assicurato:
- la coscienza dell’inesattezza o della reticenza;
- e la volontarietà di rendere detta dichiarazione inesatta o reticente.
La configurabilità del dolo o della colpa grave del contraente implica che il dichiarante:
- non solo fosse o dovesse essere a conoscenza delle circostanze taciute o comunicate in modo inesatto;
- ma anche che fosse o dovesse essere consapevole che il loro valore era determinante perché l’altra parte desse il consenso.
L’onere di provare che le circostanze taciute e/o le dichiarazioni inesatte siano state rilevanti nella conclusione del contratto spetta alla compagnia assicurativa.
A carico dell’assicurato rimane la prova che l’assicuratore, pur in presenza di sue dichiarazioni inesatte e reticenti, conoscesse la reale situazione ovvero l’effettiva entità del rischio cui esso era esposto.
Invece, è compito del giudice del tribunale, presso cui viene aperta l’eventuale causa, valutare in via ipotetica quale incidenza avrebbero potuto avere le circostanze taciute sulla prestazione del consenso da parte dell’assicuratore.
Le dichiarazioni inesatte che hanno alterato in modo determinante la quantificazione del rischio traendo in errore l’assicuratore comportano l’annullamento del contratto.
In tali casi non è necessario che l’assicuratore provi che la conoscenza delle circostanze taciute dall’assicurato avrebbero potuto indurlo ad una diversa decisione.
La nozione di colpa grave
Il dolo è l’intenzione e la consapevolezza di agire in modo illegittimo nel senso che l’atto e l’omissione sono voluti e, a volte, attuati mediante inganni e raggiri per cui in certi casi si può sconfinare nella truffa.
Con colpa grave si identifica, invece, l’illecito commesso senza una deliberata volontà, ma in base a condotte scorrette per negligenza, imperizia, imprudenza, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.
2. Sinistro avvenuto per dolo o colpa grave
Nelle Condizioni di Assicurazione delle polizze vita c’è un articolo dedicato alle “Cause di esclusione”. Se il sinistro avviene a seguito di una di tali cause il sinistro non è indennizzabile.
Tra le cause più comuni ci sono ad esempio:
- partecipazione dell’assicurato a delitti dolosi;
- il suicidio se avviene entro i primi due anni dalla data di decorrenza;
- l’abuso di alcool;
- uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili;
- il volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche;
- incidenti di volo se l’assicurato è a bordo di mezzi non autorizzati al volo o con pilota senza specifico brevetto;
- svolgimento delle attività sportive pericolose non dichiarate alla sottoscrizione della proposta di assicurazione o successivamente, come alpinismo, scalate su ghiaccio, parapendio, deltaplano, immersioni subacquee, …;
- il dolo e la colpa grave.
In merito alle esclusioni per dolo e/o per colpa grave, non necessariamente devono essere presenti e non necessariamente devono esserlo entrambe. Ciascuna compagnia assicurativa può scegliere se inserirle o meno nelle Condizioni di Assicurazione dei vari prodotti emessi.
Perché si configuri il dolo l’assicurato deve aver cagionato volontariamente il sinistro, mentre la colpa grave si ha quando non vi è stata una deliberata volontà da parte dell’assicurato di provocare il sinistro, ma è stato causato in seguito a condotte scorrette per negligenza, imperizia, imprudenza, inosservanza di leggi o regolamenti.
Se, ad esempio, l’assicurato muore in seguito ad un incidente stradale, con l’auto o con la moto, causato da una sua eccessiva velocità o di un suo sorpasso azzardato il sinistro non è indennizzabile.
Lo stesso vale nel caso di uno sciatore che, recandosi in una zona vietata perché a rischio slavine e/o valanghe, muore o rimane invalido totale permanente proprio a seguito di una slavina o valanga.
Daniele Bussola
Area Tecnica Vita e Previdenza – Gruppo Cattolica Assicurazioni