di Gianfranco di Rigo

La stipula di una polizza assicurativa per la tutela legale può essere deliberata dall’assemblea e il relativo costo può essere ripartito pro quota senza che ciò intacchi il diritto di ciascun condòmino di cui all’art. 1132 c.c. di dissociarsi dalle controversie giudiziarie delle quali sia parte il condominio. Lo ha chiarito la seconda sezione civile della Corte di cassazione con la recente sentenza n. 23254, depositata lo scorso 20 agosto 2021, censurando le diverse conclusioni alle quali erano pervenuti i giudici di merito.

Il caso concreto. Nella specie la Corte di appello di Bologna aveva ritenuto annullabile la delibera con cui era stata autorizzata la stipula di una polizza assicurativa per la tutela delle spese legali, poiché ritenuta in contrasto con l’art. 1132 c.c., il quale attribuisce a ciascun condòmino il diritto di dissociarsi dalle iniziative giudiziarie intraprese nell’interesse del condominio. Secondo i giudici di merito la stipula di tale polizza avrebbe prodotto l’effetto di ripartire tra tutti i condòmini – per mezzo del pagamento del premio assicurativo – l’onere contributivo relativo a eventuali future spese di lite, così derogando al disposto codicistico.

Il condominio si era difeso evidenziando come la stipula della polizza di tutela legale non obbligasse i condòmini ad aderire alla lite, ma si limitasse a porli al sicuro dall’onere delle spese legali proprie e di soccombenza, coprendo quindi in primo luogo le spese di assistenza legale del difensore del condominio, dalle quali neppure il condòmino dissenziente andrebbe esente. Al contrario il giudice di merito aveva ritenuto che la sottoscrizione di una polizza siffatta facesse venir meno l’effetto della dissociazione dalla lite, per così dire sterilizzando il diritto di regresso di cui all’art. 1132 c.c..

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