LE DECISIONI DEI TAR SUL DECRETO CHE RIDUCE GLI ITER E AUMENTA LA PARTECIPAZIONE DEI PRIVATI
Edilizia semplificata. Entra nel vivo delle controversie fra privati e amministrazioni pubbliche la deregulation introdotta in tempi di emergenza Covid-19 dal decreto legge 76/20, il dl semplificazioni. E arrivano le prime decisioni a far chiarezza. L’intervento proposto dal privato s’ha da fare perché non costituisce una nuovo fabbricato, ma mera ricostruzione. E ciò grazie alla novella che ha ridefinito i titoli amministrativi, disciplinando la ristrutturazione leggera: si configura la semplice ricostruzione quando è possibile accertare, nei suoi termini strutturali, la consistenza preesistente dell’immobile sul quale va a incidere la nuova opera di completamento. È quanto emerge dalla sentenza 1680/21, pubblicata dalla sezione di Salerno del Tar Campania.
Accolto il ricorso proposto dagli eredi del de cuius per i lavori al fabbricato rurale. Il Comune nega il permesso edilizio perché si tratterebbe di una nuova costruzione, non ammessa in un’area di «alta attenzione» del piano di stralcio per l’assetto idrogeologico: c’è il rischio di frane. Ma il decreto legge 76/2020 ha riscritto i margini di operatività della ristrutturazione edilizia: «pesante», e assentita con permesso di costruire o Scia, è l’intervento da cui scaturisce un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, laddove è modificata la volumetria complessiva; «leggera», invece, è la ricostruzione di un edificio preesistente, come nella specie, a condizione che si possa individuare l’immobile preesistente nei tratti costruttivi, sostanziali e funzionali. E ciò nel nostro caso risulta possibile grazie alle foto depositate agli atti, che consentono di identificare il fabbricato nei suoi connotati essenziali.
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Fonte: Italia Oggi Sette