I CENTO QUESITI
Carlo Giuro
Domanda. Quali vantaggi fiscali ha la previdenza complementare?
Risposta. Il trattamento tributario fortemente agevolato rappresenta un profilo di grande interesse per i risparmiatori. Va anche sottolineato come spesso tra le motivazioni per cui si sottoscrivono piani di previdenza complementare c’è proprio la volontà di usufruire dei notevoli benefici fiscali. La premessa da porre è allora quella proprio di correggere questa che in finanza comportamentale si potrebbe definire come una distorsione cognitiva. La finalità che si deve perseguire aderendo ad un fondo pensione o a un pip (piano individuale di previdenza) è quella di integrare con la rendita che si costruirà la futura pensione di base. L’ordinamento dà grande rilevanza sociale per questo motivo alla previdenza complementare per cui le riconosce una fiscalità di vantaggio, che va intesa come una utile e profittevole leva per avere una prestazione finale più elevata ma non la ragione per cui va sottoscritta.
D. Fatte queste premesse, in dettaglio cosa prevede la normativa italiana?
R. E’ utile partire da un inquadramento di tipo generale sugli schemi di tassazione possibili che si differenziano a seconda del momento in cui viene imposto l’onere tributario. Dal punto di vista concettuale il meccanismo di funzionamento di uno schema previdenziale prevede che l’aderente versa i contributi al fondo pensione/pip, questi confluiscono in un comparto di investimento, scelto dall’iscritto con diverso livello di rischio, che maturano un rendimento finanziario. I contributi e i rendimenti vanno poi a formare, secondo predefinite regole di calcolo, la prestazione pensionistica che la forma previdenziale erogherà all’iscritto al momento del suo pensionamento. E’ possibile allora individuare tre diverse fasi nel corso del rapporto previdenziale: contribuzione, maturazione dei rendimenti e prestazioni.
D. Cosa prevedono i diversi Paesi europei?
R. La maggior parte degli Stati membri dell’Unione europea (precisamente 17 su 24 Stati) ha adottato il modello fiscale di tipo Eet (Esenzione in fase di contribuzione, esenzione dei rendimenti e tassazione delle prestazioni). Soltanto tre Stati, tra i quali c’è anche l’Italia insieme alla Svezia e alla Danimarca, hanno adottato il modello Ett (Esenzione in fase di contribuzione, tassazione dei rendimenti, tassazione delle prestazioni) e due Stati hanno invece scelto il modello Tte (Tassazione in fase di contribuzione, tassazione dei rendimenti, esenzione delle prestazioni). Per quanto riguarda i rimanenti due Stati uno adotta entrambi i modelli Eet e Tte, invece, l’altro ha adottato il profilo Tee (Tassazione dei contributi, esenzione dei rendimenti e delle prestazioni).
D. Cosa si prevede allora in Italia con riferimento ai contributi versati?
R. I contributi versati sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente entro il limite annuo di 5.164,57 euro. Tale importo comprende l’eventuale contributo del datore di lavoro. E’ esclusa dalla deduzione la quota del Tfr. Se si è lavoratori dipendenti, il calcolo della deducibilità fiscale viene effettuato direttamente in busta paga dal datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta. Solo eventuali contribuzioni aggiuntive vanno dichiarate e documentate in sede di dichiarazione dei redditi. Va evidenziato che nel caso in cui, raggiunta l’età pensionabile, si prosegua nella partecipazione al fondo pensione continuando a versare è possibile ugualmente beneficiare della deducibilità della contribuzione sempre entro il limite annuo dei 5.164,57 euro.
D. Cosa accade nel caso in cui, nell’ambito di un piano previdenziale, si abbinano coperture assicurative?
R. Anche le somme versate a un fondo pensione, ma destinate alla copertura di prestazioni accessorie assicurative per premorienza, invalidità permanente e long term care (non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana) beneficiano del più vantaggioso regime di deduzione dal reddito complessivo; tali coperture assicurative se stipulate invece in forma autonoma godono invece del regime di detrazione.
D. I versamenti per un figlio a carico si posso dedurre?
R. Sono deducibili anche i contributi versati per i famigliari a carico, fermo restando l’importo complessivo di 5.164,57 euro; la deduzione spetta per l’ammontare non dedotto dalle persone a carico.
D. Si prevedono agevolazioni particolari per i giovani?
R. C’è una previsione specifica per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, cioè quei lavoratori che alla data di entrata in vigore delle riforma previdenziale non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria. In sostanza l’importo massimo annuale complessivamente deducibile (a partire dal 6° anno successivo a quello di iscrizione) sale per questi lavoratori a 7.746,86 euro.
D. Che cosa succede nel caso in cui si versi ad un fondo pensione/pip più dei 5.164,57 euro annui?
R. E’ possibile recuperare a scadenza il beneficio in applicazione del principio dell’unicità della tassazione che caratterizza il sistema fiscale (se si deduce oggi si sarà tassati in fase di prestazione, se non si deduce oggi scatta l’esenzione in fase di prestazione). L’iscritto deve però comunicare alla forma pensionistica complementare l’entità dei contributi versati e non dedotti entro il 31 dicembre dell’anno successivo al versamento stesso, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, al fine di non assoggettarli a tassazione al momento dell’erogazione delle prestazioni.
D. Come vengono tassati i rendimenti?
R. Il risultato netto maturato dal fondo pensione è soggetto ad un’imposizione annuale di tipo sostitutivo delle imposte sui redditi mediante l’applicazione di un’aliquota del 20% e non del 26% come per gli altri redditi di natura finanziaria. L’ammontare dei redditi da titoli di Stato ed equiparati è soggetto a una tassazione del 12,50%, perché questa è l’aliquota prevista per tali titoli.
D. E le prestazioni?
R. Le prestazioni erogabili da una forma pensionistica complementare dal 2007 sono soggette a un regime semplificato. Le prestazioni pensionistiche (in capitale o in rendita), le anticipazioni per spese sanitarie e i riscatti parziali o totali scontano una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta con aliquota del 15%, a ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari per i quali l’aderente non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%).
D. Sono in vigore incentivi fiscali nel caso in cui i fondi pensione investano nell’economia reale. Possiamo approfondire?
R. Le forme pensionistiche complementari possono destinare somme fino al 5% dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente agli investimenti qualificati. L’agevolazione prevede che i redditi finanziari, sia di capitale sia diversi, derivanti da tali investimenti qualificati, effettuati nel rispetto delle condizioni stabilite per legge non concorrano alla formazione della base imponibile su cui si applica l’imposta sostitutiva. Al fine di beneficiare di tale regime, gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato devono essere detenuti per almeno cinque anni. Sono esclusi da tale agevolazione i redditi relativi a partecipazioni qualificate. È, inoltre, consentito ai medesimi soggetti la possibilità di costituire un pir (piano di risparmio).
D. Quale è il regime delle anticipazioni?
R. Le anticipazioni per spese sanitarie sono tassate con un’aliquota agevolata che varia tra il 15% e il 9% in base al numero di anni di partecipazione alla previdenza complementare (il 15% si riduce infatti dello 0,30 per ogni anno di durata superiore al 15° fino al 9%). Per le anticipazioni per acquisto o ristrutturazione prima casa, anticipazioni per ulteriori esigenze e riscatti immediati per cause diverse, l’aliquota della ritenuta è sempre del 23%.
D. Come sono tassati i riscatti?
R. I riscatti della posizione a seguito della cessazione dell’attività lavorativa sono tassati con aliquota del 23%. Nei casi di riscatto per inoccupazione di durata non inferiore a 12 mesi, mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria/straordinaria e invalidità, si applica un’aliquota agevolata che varia tra il 15% e il 9%, in base al numero di anni di partecipazione al fondo. Anche la Rita (ovvero la Rendita integrativa temporanea anticipata) è tassata con un’aliquota pari al 15% che può ridursi fino al 9%. (riproduzione riservata)
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