LE ISTRUZIONI DALL’INPS. NEUTRALIZZATO UN PERIODO DI 311 GIORNI NEL BIENNIO 2020/2021
di Daniele Cirioli
Ritorno alla «normalità» per la prescrizione delle contribuzioni previdenziali e assistenziali. I relativi termini, infatti, hanno ripreso a decorrere ordinariamente, a partire dal 1° luglio, dopo le due sospensioni (di 129 e 182 giorni) per l’emergenza Covid. Lo spiega l’Inps nella circolare n. 126/2021 di ieri.
Due stop
Con il termine «prescrizione» s’intende una precisa causa d’estinzione di un diritto: l’inattività del titolare a far valere il diritto. La prescrizione dei contributi matura normalmente in cinque anni; termini più brevi sono talvolta previsti per alcuni adempimenti. Tra le misure a contrasto della pandemia la «sospensione» della decorrenza dei termini di prescrizioni è stata prevista in due occasioni: per il periodo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 (art. 37 del decreto legge n. 18/2020, c.d. Cura Italia, convertito dalla legge n. 27/2020), per un totale di 129 giorni; per il periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (art. 11 del decreto legge n. 183/2020 convertito dalla legge n. 21/2021), per un totale di 182 giorni.
In entrambi i casi, la prescrizione è rimasta bloccata per tutto il periodo di «sospensione» e ha ripreso a decorrere al termine dei relativi periodi. In particolare: se il termine quinquennale di prescrizione doveva maturare tra il 23 febbraio e 30 giugno 2020, il computo del residuo termine ha ripreso a decorrere dal 1° luglio 2020 sommando 129 giorni al temine originario di maturazione della prescrizione; se il termine quinquennale di prescrizione doveva maturare dal 31 dicembre 2020 in poi, il nuovo termine si determina sommando sia la prima (129 giorni) che la seconda (182 giorni) sospensione, riprendendo a decorrere dal 1° luglio 2021.
Quali contribuzioni
La sospensione della prescrizione riguarda le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatorie. Ma non tutte. L’Inps, infatti, precisa che la sospensione non trova applicazione su tutti i contributi dei lavoratori pubblici (dipendenti, cioè, dalle p.a. di cui al dlgs n. 165/2001), i quali, sebbene gestiti dall’Inps, sono attualmente oggetto di duplice disciplina. In particolare:
– sui contributi di competenza fino al 31 dicembre 2015 (ex Inpdap), c’è un’altra norma che stabilisce la disapplicazione della prescrizione fino al 31 dicembre 2022; pertanto, su tali contributi non può trovare applicazione la sospensione disposta per causa Covid negli anni 2020 e 2021;
– invece sui contributi di competenza dal 1° gennaio 2016 le due sospensioni Covid possono trovare applicazione. In particolare, la prima prescrizione quinquennale (doveva esserci al 31 dicembre 2019) slitta al 24 dicembre 2021 considerando 311 giorni in più (129 + 182 per la sospensione).
Qualche esempio
Il termine di prescrizione doveva maturare il 24 febbraio 2020, per via della prima sospensione (129 giorni) è maturato il 2 luglio 2020 (129 giorni dal 24 febbraio 2020), data entro cui deve risultare notificato un atto ai fini dell’eventuale interruzione della prescrizione.
Il termine di prescrizione doveva maturare il 30 giugno 2020, per effetto della sospensione è maturato il 6 novembre 2020 (129 giorni dal 30 giugno 2020), data entro cui deve risultare notificato un atto ai fini dell’eventuale interruzione della prescrizione.
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