Danno da chiusura dello sportello: stringata e lapidaria è la decisione della Cassazione nel confermare la responsabilità da circolazione per ogni danno che trovi la sua origine nell’uso del veicolo conforme alla sua funzione, sia esso in movimento che in sosta.
Di Bianca Pascotto
IL CASO
Tizio è intento a colloquiare con un amico e per impedire al figlio minore di uscire dal suo veicolo appena parcheggiato, chiude lo sportello ma malauguratamente gli frattura di un dito della mano inavvertitamente frapposta dal bimbo all’atto della chiusura.
Si rivolge al Giudice di pace di Portici per ottenere il risarcimento del danno subito dal minore che viene negato perché la responsabilità da circolazione auto ex art. 2054 c.c. si applicherebbe alle sole ipotesi di veicoli in movimento.
Tizio impugna la decisione avanti al Tribunale di Napoli il quale respinge il gravame, affermando non sussistere il nesso causale tra il sinistro e la circolazione del mezzo in ragione del fatto che la chiusura dello sportello non era connessa ad una delle qualsiasi fasi statiche o dinamiche del veicolo, bensì alla circostanza che il minore di tenera età non uscisse dall’auto, quindi, per un motivo che nulla ha a che vedere con il concetto di circolazione.
Tizio si rivolge al Supremo Collegio per la cassazione della sentenza d’appello con un solo motivo di ricorso.
LA SOLUZIONE
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