SENTENZA DEGLI ERMELLINI SUL CONCORSO DI RESPONSABILIT
Pagina a cura di Andrea Magagnoli
È dovuto il risarcimento del danno e la responsabilità cade solo sul datore di lavoro quando avviene un infortunio, anche se in una zona vietata del luogo di lavoro. Escluso, quindi, il concorso di colpa del lavoratore infortunato nel caso che l’infortunio consegua a un’illecita impostazione della lavorazione in cui con imprudenza si sia inserito il lavoratore. Infatti, la responsabilità concorrente del lavoratore infortunato è esclusa quando questi abbia obbedito a un ordine illegittimo o quando l’infortunio derivi dall’impostazione della lavorazione in base a disposizioni illegali o illecite del datore di lavoro.
Lo chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza n. 15238/2021 depositata il primo giugno scorso.
Il caso. Il caso di specie trae origine dalla richiesta di risarcimento danni promossa da parte degli eredi di un operaio deceduto nel corso dell’attività di lavoro. L’infortunio era occorso in un cantiere ove venivano svolti lavori edili. Si trattava di un sinistro grave al quale conseguiva il decesso dell’operaio che, incautamente, era salito su una scala da cui era scivolato.
Il sinistro, però, si era verificato in un luogo ove era vietato l’accesso e ogni attività a seguito di una ispezione. Tale divieto era stato disatteso da parte del danneggiato, che, tuttavia, non poteva essere ritenuto responsabile dell’evento dannoso, in quanto andava considerata anche la condotta della ditta operante. Essa, e in particolare i suoi dirigenti, avevano del tutto omesso di prendere le misure necessarie per evitare i danni sul lavoro e mettere in sicurezza l’area. Non solo. Ulteriori perplessità potevano essere rilevate anche in un provvedimento impartito da parte della ditta che imponeva al prestatore di lavoro di tenere quella condotta che in concreto aveva determinato il verificarsi dell’accadimento lesivo.
Gli eredi del danneggiato agivano innanzi ai giudici con una richiesta di risarcimento per il decesso del congiunto. La domanda degli eredi trovava parziale accoglimento da parte dei giudici del Tribunale, che riconoscevano la presenza di un concorso di colpa, attribuendo le conseguenze del sinistro a entrambe le parti coinvolte. A seguito della sua condotta al datore di lavoro veniva riconosciuta una responsabilità del 40% attribuendo, invece, il restante 60% all’operaio deceduto.
La corte di Appello modificava parzialmente la decisione dei giudici del Tribunale suddividendo in maniera diversa la responsabilità del fatto: 40% all’operaio deceduto e 60% alla ditta appaltatrice.
Gli eredi sono arrivati, quindi, al terzo grado di giudizio, in sede di Cassazione. A loro avviso, infatti, la sentenza di appello violava espressamente il principio fondamentale operante in materia di eventi lesivi derivanti da colpe concorrenti. Ossia, anche in presenza di una condotta negligente del danneggiato, realizzata tuttavia sulla base di una disposizione impartita da parte del datore di lavoro, per gli eventuali eventi dannosi deve essere riconosciuto responsabile solo quest’ultimo.
La pronuncia. I giudici della Corte di cassazione pongono con la sentenza n.15238/2021 un principio di diritto valido per i casi in cui il soggetto danneggiato, in seguito deceduto, abbia comunque tenuto una condotta imperita. La particolarità del caso di specie, infatti, poteva essere colta sotto l’aspetto del concorso delle colpe datore e del prestatore di lavoro che avevano così contribuito alla verificazione dell’evento lesivo. In quali termini avrebbero dovute essere ripartite le conseguenze del sinistro occorso? La soluzione raggiunta da parte dei giudici nella sentenza n.15238/2021 va completamente a favore del danneggiato e dei suoi diritti; alla sua condotta, comunque negligente, non dovrà essere attribuito alcun rilievo in quanto posta in essere in esecuzione della volontà del datore di lavoro.
I precedenti. La direttiva del datore di lavoro che imponga al prestatore di lavoro una condotta pericolosa esclude in ogni caso la responsabilità del dipendente per gli eventi dannosi eventualmente verificatisi nel corso della prestazione lavorativa. Questa la conclusione cui erano giunti i giudici della Cassazione nelle decisioni precedenti.
La condotta negligente e pericolosa eseguita da parte del prestatore di lavoro sulla base di una disposizione del datore di lavoro non potrà mai costituire il fondamento di una responsabilità per quest’ ultimo. A essere il solo responsabile per il risarcimento dei danni, verificatisi in tali casi, sarà il datore di lavoro che sarà tenuto alla loro integrale refusione (Cassazione 15/07/2021 n.15117).
In tali casi un eventuale condotta imperita da parte del prestatore di lavoro degrada a semplice e mera occasione del danno alla quale non può essere attribuita alcuna rilevanza giuridica in sede di risarcimento dei danni conseguente all’evento lesivo (Cassazione 15/07/2021 n. 15117, Cassazione 15/05/2021 n. 8988, Cassazione 25/01/2019 n. 30679).
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