Con l’introduzione del famoso «Bonus monopattino», il recente «Decreto Rilancio» ha portato alla ribalta uno dei settori in maggiore espansione nel mondo della mobilità alternativa, quello dei monopattini elettrici.
di L. Petri
Negli ultimi mesi, a causa anche della necessità di evitare gli assembramenti sui mezzi pubblici di trasporto, si è infatti assistito ad una vera e propria esplosione di vendite e utilizzo di monopattini elettrici.
La sperimentazione
In realtà il legislatore aveva già da tempo iniziato ad occuparsi della «novità», autorizzando la sperimentazione, a determinate condizioni, sin dal Decreto del Ministero dei Trasporti n. 229 del 4 giugno 2019. La sperimentazione riguardava tutti i «dispositivi per la micromobilità elettrica» e, quindi, monopattini, hoverboard, segway e monowheel, con i quali era possibile circolare sui tratti di strada specificatamente individuati dai Comuni che aderivano alla sperimentazione.
Legge di Bilancio 2020
Un piccolo passo in avanti veniva poi compiuto dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27 dicembre 2019) ove all’art. 1, comma 75, i monopattini elettrici venivano equiparati ai velocipedi come disciplinati al Codice della Strada, in attesa di una disciplina normativa più organica.
Il Decreto milleproroghe
Disciplina che arrivava qualche mese dopo con la legge n. 8 del 28 febbraio 2020 di conversione del c.d. «Decreto milleproroghe» (DL 162/2019), ove (oltre a prolungare il periodo di sperimentazione sino al 27 luglio 2022) venivano per la prima volta previsti limiti specifici circa l’età per la loro conduzione, la velocità e potenza massima consentita, le strade percorribili, l’uso del casco e delle luci di segnalazione visiva.
Tali disposizioni venivano poi ribadite e meglio precisate dalla successiva Circolare esplicativa della Polizia Stradale del 9 marzo 2020.
Caratteristiche e specifiche dei monopattini
Per individuare i limiti dell’utilizzo dei monopattini occorre ad oggi pertanto far riferimento alla disciplina dettata dalla legge 8/2020 (e nello specifico dall’art. 33 bis e 75bis, ter e quater) che, seppur ancora parziale, ha sicuramente avuto il merito di porre fine alla «giungla» venutasi a creare.
Per circolare su strada dunque i «dispositivi per la micromobilità elettrica» dovranno disporre di specifiche caratteristiche tecniche:
- avere una potenza nominale continuativa non superiore a 500 watt (0,50 kW);
- non disporre di un posto a sedere per l’utilizzatore in quanto destinati esclusivamente all’utilizzo in piedi;
- riportare la marcatura CE;
- essere dotati di limitatore di velocità che rispetti i limiti di velocità massima 25 km/h per la circolazione in carreggiata e 6 km/h per le aree pedonali;
- essere dotati di un campanello acustico;
- avere i componenti specifici per monopattini elettrici così come elencati nell’allegato 1 del Decreto del Ministero dei Trasporti 229/2019;
- essere equipaggiati con luci bianche o gialle anteriore e con luci rosse e catadiottri rossi posteriori per la segnalazione visiva, in assenza delle quali non è consentita la circolazione (ma solo il trasporto a mano) da mezzora dopo il tramonto e per tutto il periodo di oscurità, nonché durante il giorno qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione;
- fermo il rispetto di quanto sopra, i monopattini non sono soggetti a particolari prescrizioni circa l’omologazione, l’immatricolazione, la targatura e la copertura assicurativa, al pari dei velocipedi a cui sono stati equiparati con la Legge 160/2019.
Norme di circolazione:
- non è necessario disporre di patenti o titoli abilitativi per la conduzione;
- è tuttavia necessario avere più di 14 anni e, se minori di 18, utilizzare il casco protettivo;
- i monopattini elettrici possono circolare solamente su strade urbane con limite di 50 km/h ove possono circolare velocipedi (ovviamente sempre rispettando il limite prescritto di cui sopra) e sulle strade extraurbane solamente sulle piste ciclabili;
- non è consentito il trasporto di passeggeri;
- i monopattini devono procedere in un’unica fila e, comunque, mai affiancati in numero maggiore a due;
- il conducente deve sempre avere libero l’uso delle braccia e delle mani, reggendo sempre con entrambe il manubrio salvo sia necessario segnalare la svolta.
Il mancato rispetto delle prescrizioni indicate comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative indicate nel testo di legge. Il legislatore ha poi lasciato alcuni ambiti alla discrezionalità delle amministrazioni locali, che potranno disciplinare tali aspetti secondo le caratteristiche della circolazione locale.
Nello specifico, le amministrazioni locali potranno deliberare in ordine:
- all’ambito territoriale ove è consentita la circolazione;
- all’attivazione di servizi di noleggio e al relativo numero di licenze massime;
- alla previsione di obblighi assicurativi per lo svolgimento del servizio di noleggio.
Infine, per effetto dell’equiparazione ai velocipedi di cui alla Legge 160/2019, per tutto ciò che non è espressamente previsto dalla nuova normativa, occorrerà far riferimento alla disciplina generale per la circolazione prevista dal Codice della Strada, comprese dunque (a mero titolo esemplificativo) le norme poste per la regolare circolazione, per il rispetto della precedenza, per la guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psicofisica per assunzione di stupefacenti.
Si tratta al momento di una disciplina, per quanto chiara, ancora primordiale e che senz’altro, col crescere del fenomeno, richiederà ulteriori interventi e precisazioni normative.