Una delle peggiori abitudini degli automobilisti è quella di lasciare il motore accesso durante la sosta per continuare a beneficiare dell’aria condizionata d’estate e del riscaldamento d’inverno. Forse non tutti sanno, però, che è vietato esplicitamente dall’Art. 157 del Codice della Strada che prevede sanzioni da 216 a 432 euro.
a cura della Redazione in collaborazione con Francesco Napolitano
L’art. 157 del Codice della Strada
Il comma 7-bis dell’art. 157 CdS, aggiunto col Decreto Legge n. 117/2007, convertito con legge n. 160/2007, modificato successivamente dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 (G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.), prevede espressamente:
«è fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 216 a euro 432».
Un articolo pensato chiaramente per tutelare l’ambiente, limitando l’immissione nell’atmosfera di gas di scarico non necessari quando l’auto non è in movimento.
Nonostante una proposta di abrogazione del 2010 rimasta priva di seguito, la norma conserva intatta la sua validità tanto nei mesi estivi, in relazione all’impianto di aria condizionata, quanto in quelli invernali, in ordine alla tenuta in funzione dell’impianto di riscaldamento.
La circolare del Ministero dell’Interno
Con la circolare del 12 agosto 2010 (Prot. n.300/A/11310/10/101/3/3/9) il Ministero dell’Interno ha precisato che l’ambito di applicabilità della norma si limita alla sola sosta del veicolo, senza più estendersi alla fermata dello stesso:
«Per effetto delle modifiche all’art. 7-bis dell’art. 157 del C.d.S., il divieto di tenere il motore acceso allo scopo di far funzionare l’impianto di condizionamento d’aria, è stato limitato alla sosta e non più anche alla fermata del veicolo. Con una modifica dei comma 5 e 6 dell’art. 158 C.d.S si è intervenuti sul sistema sanzionatorio per le violazioni dello stesso articolo. Si è infatti previsto che se queste violazioni sono commesse con ciclomotori a due ruote e con i motocicli, trova applicazione una sanzione amministrativa più ridotta rispetto a quella applicata se sono commesse con tutti gli altri veicoli.»
A questo proposito è lo stesso Art. 157 CdS, al comma 1, a riportare le definizioni di sosta e di fermata, stabilendo che: «Per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente» mentre «per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata».
La giurisprudenza
La Corte di Cassazione, tuttavia, in più di un’occasione si è pronunciata stabilendo che la sosta di un veicolo a motore su un’area pubblica o ad essa equiparata integra gli estremi della fattispecie di “circolazione” (Cass. civ., sez. III, 11/02/2010, n. 3108; Cass. Civ., sez. III, 13/07/2011, n. 15392).
Secondo la Suprema Corte, dal punto di vista giuridico il concetto di sosta si estende a tutto il periodo di tempo durante il quale il veicolo insiste sulla strada, a prescindere dalla durata della c.d. circolazione statica.
I precedenti
E’ comunque importante considerare che la norma non è priva di risvolti applicativi, avendo già collezionato numerosi precedenti. Ad esempio, nell’estate del 2015 a Cavallasca, un comune della provincia di Como, uno studente era uscito dalla carreggiata accostando all’interno degli appositi spazi destinati alla sosta per effettuare alcune telefonate, e si è visto sanzionare dalla Polizia Locale di Cermenate con una contravvenzione pari a 218 euro!
Per quanto possa essere piacevole d’estate godere del refrigerio dell’aria condizionata, soprattutto quando fuori l’afa incombe, una volta fermi è quanto mai necessario spegnere il motore per risparmiare carburante e preservare l’ambiente.