Cosa fare se in Italia si rimane vittime di un sinistro causato da un veicolo straniero con targa estera?

Molti si possono trovare a dover rispondere a questa domanda, specialmente nel periodo estivo in cui tantissimi turisti arrivano direttamente in Italia con la propria autovettura. In questi casi non è infatti possibile utilizzare la procedura ordinaria denunciando il sinistro alla propria compagnia, né tanto meno è percorribile la strada di richiedere il risarcimento alla Compagnia estera in quanto comporterebbe dei costi e delle difficoltà non accettabili.

Per tali ragioni, è stato istituito dal nostro ordinamento un Ente apposito, chiamato a ricevere e gestire le denunce dei sinistri con veicoli immatricolati all’estero. Tale Ente è l’Ufficio Centrale Italiano (spesso abbreviato in UCI) ed è regolato dagli artt. 125 e 126 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209 del 2005).

Come richiedere il risarcimento dei danni

La richiesta di risarcimento danni (materiale e/o fisici) e tutta la documentazione necessaria dovranno quindi essere inviati all’UCI Corso Sempione, 39 – 20145 Milano
tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure in alternativa a mezzo PEC a: uci@pec.ucimi.it.

Chiaramente essendo i due sistemi alternativi se si invia la PEC non serve la raccomandata.

I dati da indicare obbligatoriamente sono:
  • Data e località dell’ incidente
  • Nazionalità e targa del veicolo estero
  • Descrizione del veicolo estero
    • Tipologia (autovettura, autocarro, autoarticolato, moto, ecc.)
    • Marca e modello (ad es. Fiat Punto, Opel Astra, ecc.)
  • Breve descrizione dell’incidente
  • Copia della constatazione amichevole d’incidente (modulo CID)
  • Estremi dell’autorità eventualmente intervenuta dopo l’incidente (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Municipale, ecc.), con l’esatta indicazione del Comando di appartenenza e della località

L’UCI verificherà la copertura assicurativa del veicolo estero e incaricherà una Compagnia assicurativa italiana della gestione del sinistro.

La procedura

Qualora il veicolo estero risulti assicurato, la Compagnia italiana designata effettuerà le ordinarie verifiche sul sinistro, stimando i danni subiti e formulando un’offerta risarcitoria. Ai sensi dell’articolo 125 comma 5 bis Dlgs 209/2005, il termine previsto dalla legge per formulare l’offerta o motivare il diniego è di 3 mesi. Ma se invece il veicolo estero non dovesse risultare assicurato o la garanzia assicurativa non risulti in ogni caso operante, il danneggiato dovrà rivolgersi al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.