Gli intermediari nel 2021
Le nuove disposizione dell’Ivass in pillole
a cura di Enzo Furgiuele
Proseguiamo nell’analisi dei cambiamenti più impattanti sugli intermediari assicurativi illustrando le principali novità il cui approfondimento è necessario per poter adeguare procedure e comportamenti (clicca qui per leggere la Pillola n° 1).
Pillola n°2
Nuovo requisito per l’accesso all’attività di distribuzione assicurativa:
Il Provvedimento 97 introduce una novità importante: per svolgere l’attività di distribuzione assicurativa è necessario “essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente”.
Il nuovo requisito è richiesto per:
- I soggetti che si iscrivono (o vengono iscritti) nelle sezioni C, E, F del Registro
- Gli addetti all’intermediazione assicurativa che svolgono l’attività all’interno dei locali degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E, F.
- I dipendenti delle imprese preposti allo svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa
- I responsabili dell’attività di distribuzione assicurativa delle imprese
Viene così esteso a tutti i distributori il requisito relativo al titolo di studio (diploma di scuola media superiore) che precedentemente era richiesto esclusivamente per l’iscrizione nelle sezioni A e B del Registro.
La nuova norma diventerà operativa il 31 marzo 2021, data in cui entrerà in vigore il Provvedimento 97.
È prevista una disposizione transitoria per permettere a tutti i distributori in attività che non possiedono un titolo di studio di scuola media superiore di continuare ad operare senza obbligo di conformarsi a quanto previsto dal Provvedimento stesso:
- Gli intermediari iscritti al Registro alla data di entrata in vigore del Provvedimento potranno continuare ad operare, anche in caso di cancellazione e successiva reiscrizione.
- Gli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario e i dipendenti delle imprese di assicurazione potranno continuare ad operare se alla data di entrata in vigore del Provvedimento sarà in vigenza con il distributore un rapporto di collaborazione documentato.
- Il Responsabile dell’attività di distribuzione delle imprese di assicurazione potrà continuare ad operare se è stato indicato all’IVASS antecedentemente alla data di entrata in vigore del Provvedimento.