Perdite di bilancio nel freezer per gli esercizi 2019 e 2020
Pagine a cura di Luciano De Angelis
La sospensione delle perdite vale non solo per quelle accertate dagli amministratori nel corso dell’anno solare 2020, ma anche per le perdite rilevate con il bilancio di esercizio 2019.
È questa l’estensiva interpretazione assunta da Assonime nella circolare n. 16/2020, rubricata «Le regole societarie per salvaguardare la continuità operativa delle imprese nei decreti Liquidità e Rilancio», in merito alla controversa spiegazione da darsi all’art. 6 del decreto Liquidità circa gli obblighi di riduzione del capitale e di scioglimento della società per perdite significative.
I dubbi della norma. L’articolo 6 del decreto Liquidità prevede che la sospensione degli obblighi di riduzione del capitale e di ricapitalizzazione nonché della causa di scioglimento della società si applichi alle «fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data».
Una disposizione, questa, che ha determinato molti dubbi interpretativi sull’individuazione dell’ambito operativo di applicazione della sospensione, soprattutto in merito a cosa debba intendersi per «fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la data del 31 dicembre 2020». In pratica, si tratta di capire se, come si esprime la relazione ministeriale illustrativa, le disposizioni agevolative siano soltanto quelle considerate quale diretto effetto della pandemia o se sia preferibile una interpretazione estensiva della norma ritenendo che le indicazioni della relazione non trovino alcun riscontro nella lettera della legge che si riferisce in senso generale alle fattispecie verificatesi in un certo arco temporale.
Ciò detto, la locuzione «fattispecie verificatesi» può avere tre interpretazioni:
1) la prima è quella secondo cui la fattispecie si verifica alla data cui si riferisce la situazione patrimoniale sottoposta all’assemblea tanto se si identifichi nel bilancio d’esercizio quanto in un bilancio infra-annuale. Seguendo tale tesi rientrerebbero nell’ambito di applicazione della sospensione le perdite rilevate con la situazione patrimoniale riferita al 2020 a prescindere da quando si terrà l’assemblea chiamata ad adottare le misure conseguenti. Tale tesi esclude dall’ambito applicativo della norma le perdite relative al bilancio 2019;
2) la seconda è quella secondo cui la fattispecie si verifica alla data in cui l’assemblea è chiamata ad adottare le misure di reazione alla perdita che possono consistere nella riduzione nominale (ex 2446 c.c.) o nella ricapitalizzazione (ex 2447 c.c.). Sulla base di tale interpretazione sarebbero comprese nella sospensione tutte le perdite per le quali l’assemblea chiamata ad adottare le relative misure si collochi fra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre dello stesso anno;
3) la terza tesi attribuisce alla nozione di «fattispecie verificatesi» un senso più ampio che comprende entrambi i momenti. Quest’ultima è la lettura della norma fatta propria da Assonime.
L’interpretazione di Assonime. Secondo Assonime (in linea con l’interpretazione della massima n. 191 del notariato di Milano, per cui si vedano i servizi alle pagine 20 e 21, e in contrasto con la posizione del tribunale di Catania del 28 maggio 2020 che ritiene sospendibili solo le perdite verificate e accertate dagli amministratori nel periodo 9 aprile – 31 dicembre 2020), sono comprese tutte le perdite, a partire da quelle dell’esercizio 2019 per le quali l’assemblea chiamata ad adottare le relative misure si collochi dal 9/4/20, fino alle perdite rilevate con il bilancio d’esercizio che si chiude al 31/12/20. A ispirare questa posizione secondo Assonime vi è una duplice ragione: da un lato il fatto che la norma sia finalizzata a sterilizzare gli effetti in termini giuridici delle perdite accertate nel periodo in cui si sono manifestati gli effetti economici della pandemia e, dall’altro, che la stessa intende ovviare alle difficoltà che avrebbero i soci nel reperire i mezzi di finanziamento in pieno periodo pandemico.
Le perdite oltre il capitale sociale. Ai sensi del più volte citato art. 6 per tutto il periodo che va dal 9 aprile al 31/12/2020, l’assemblea non sarà tenuta ad adottare alcuno dei provvedimenti di ricapitalizzazione, trasformazione o messa in liquidazione della società. Qui la norma appare lapalissiana mentre molto meno chiaro appare cosa dovrà accadere dall’1/1/2021. L’interpretazione letterale della norma che vorrebbe la riviviscenza degli obblighi ordinari previsti dall’art. 2447 c.c. con la conseguenza che gli amministratori, a partire da tale data, saranno tenuti a convocare l’assemblea affinché adotti gli obblighi di ricapitalizzare, trasformare o liquidare la società, non sembrano accettabili secondo Assonime, che avalla una esegesi teleologica della norma.
Nella circolare, a riguardo, si ritiene difficile sostenere «che gli effetti economici della pandemia si esauriscano automaticamente il 31 dicembre 2020 e che le situazioni di perdita grave delle imprese possano essere risanate nel corso dei prossimi mesi, in ragione della difficoltà nel reperire le risorse necessarie al rafforzamento patrimoniale in una condizione di totale incertezza sulle prospettive di riequilibrio economico e finanziario». In virtù di quanto sopra si ritiene maggiormente coerente con la ratio della legge sostenere che la sospensione dell’art. 2447 c.c. «determini l’effetto di rinviare all’esercizio successivo a quello in cui si è verificata la perdita le deliberazioni sulla ricapitalizzazione, trasformazione o liquidazione della società». Una interpretazione di questo tipo consentirebbe, da un lato, di tener conto del fatto che le perdite 2020 discendono, nella maggior parte dei casi da una situazione patologica riconducibile a cause di forza maggiore e, dall’altro, di riconoscere alle imprese un tempo sufficiente per recuperare le proprie capacità reddituali, patrimoniali e finanziarie, una volta superati gli effetti della pandemia.
Assonime, tuttavia, pur considerando tale interpretazione assolutamente preferibile e coerente con la filosofia emergenziale, evidenzia la mancata chiarezza della norma auspicando un intervento del legislatore di chiarimento in tal senso.
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