La Corte di cassazione ha fissato un punto importante in materia di responsabilità
Ha rilievo ogni condotta colposa del personale medico
di Federico Unnia

Ogni condotta colposa che intervenga sul tempo necessario alla guarigione, pur se non produce ex se un aggravamento della lesione e della relativa perturbazione funzionale, assume rilievo penale allorquando generi la dilatazione del periodo necessario al raggiungimento della guarigione o della stabilizzazione dello stato di salute. Lo ha affermato la Corte di cassazione con la sentenza 5315 del 2020, nella quale ha affrontato una tematica di grande interesse in tema di responsabilità medica.
Secondo gli Ermellini, ciò che occorre stabilire è se possa considerarsi malattia «non l’aggravamento della lesione, ma il prolungamento del tempo necessario per la sua riduzione o per la sua definitiva stabilizzazione, posto che detto ritardo non incide sulla perturbazione funzionale di tipo dinamico. La risposta deve essere positiva e va ricavata proprio dal rapporto fra il concetto giuridico di lesioni e quello di malattia».

Il caso in esame della decisione aveva ad oggetto la condotta di tre sanitari imputati per lesioni colpose per non aver diagnosticato alla persona offesa l’esistenza di una lesione vertebrale, i cui esiti algodisfunzionali risultavano tuttavia ascrivibili all’evento traumatico originario (sinistro a bordo di motociclo) e non alla mancata tempestiva diagnosi.

La Corte di appello – sovvertendo la sentenza di primo grado – si era espressa assolto tutti gli imputati dal momento che «la pur censurabile condotta dei tre medici non aveva determinato alcuna limitazione funzionale o processo patologico diverso da quello che si sarebbe verificato anche in caso di tempestiva diagnosi».

Nel ricorso in Cassazione la questione ha riguardato quindi se il solo ritardo nella guarigione considerarsi possa essere equiparato alla malattia. Secondo gli Ermellini è possibile sulla base di una interpretazione più moderna del concetto di malattia – più aderente alla nozione della scienza medica che non può limitarsi a ritenere rilevanti le sole alterazioni anatomiche.

Ne consegue, pertanto, che «ogni contegno colposo che intervenga sul tempo necessario alla guarigione – si badi bene senza in alcun modo aggravare lo stato morboso del paziente – assume rilievo penale».

Secondo la Cassazione, infatti, «(…) essendo pacifico che l’omessa diagnosi del crollo della vertebra L1 e della frattura pluriframmentata, con conseguente omessa tempestiva prescrizione del trattamento di riduzione (busto ortopedico e fisioterapia), ha comportato l’adozione di misure di trattamento con un ritardo di trenta giorni, intervallo intercorso fra la dimissione dall’ospedale ove operavano i tre imputati e la data in cui i sanitari dell’ospedale diagnosticarono la frattura in L1, impartendo la cura, ne consegue la necessità di rivalutare l’incidenza della condotta colposa degli imputati sul differimento della guarigione della persona offesa». Da qui la decisione di annullare la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, per il nuovo giudizio.

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