Pagina a cura di Elisa Del Pup
Una stretta ulteriore su antiriciclaggio e lotta economica al terrorismo. Dal prossimo anno tutte le operazioni finanziarie di importo pari o superiore a 5 mila euro (oggi la soglia è di 15 mila euro) dovranno essere comunicate ogni mese da banche, poste e intermediari finanziari all’Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d’Italia nella forma di segnalazioni antiriciclaggio aggregate (Sara). Per il mancato assolvimento di questo obbligo, previste sanzioni fino a 50 mila euro. Lo prevede il provvedimento Uif del 25 agosto, che, abrogando il precedente del 23 dicembre 2013, abbassa di fatto la soglia per le segnalazioni, oggi fissata, come detto, a 15 mila euro. Banche e intermediari aggregheranno mensilmente le operazioni effettuate dalla clientela sulla base di una serie di codici che sono riportati nell’allegato 1 al provvedimento e che vengono differenziati in «dare» e «avere» per evidenziare se il flusso dei fondi è originato dal destinatario o è diretto a suo favore. Per ciascuna causale aggregata, i destinatari dovranno indicare il numero e l’importo totale delle operazioni, inserendo informazioni sulla residenza e sull’attività economica del cliente, sul segno monetario e la valuta dell’operazione, nonché sul punto operativo che l’ha disposta. Per le operazioni di bonifico, dovranno essere indicati anche l’ubicazione dell’intermediario della controparte e la residenza di quest’ultima. Si dovrà, poi, chiarire l’origine e la destinazione dei fondi in caso di rimesse di denaro con l’estero. Resta l’obbligo di segnalazione negativa, nel caso in cui nel corso del mese non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione di dati aggregati. Destinatari di questi obblighi, oltre a quelli sopra citati, sono gli istituti di moneta elettronica e quelli di pagamento, le società di intermediazione mobiliare, di gestione del risparmio, di investimento a capitale variabile e fisso, le imprese di assicurazione, le società fiduciarie e Cassa depositi e prestiti. Lo stesso vale anche per le loro succursali insediate in Italia, così come per le banche, gli istituti di pagamento e di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario e tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia. Escluse, invece, le operazioni poste in essere con i destinatari stessi (ad eccezione delle società fiduciarie), gli intermediari bancari e finanziari con sede in un paese terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, la tesoreria provinciale dello stato o la Banca d’Italia. Oltre ai suddetti obblighi, le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettroniche (anche le succursali) saranno tenuti a segnalare anche le operazioni occasionali senza limiti di importo. Secondo l’art. 5 del provvedimento i dati saranno trasmessi tramite il portale Infostat-Uif della Banca d’Italia previa adesione al sistema di segnalazione online: entro 30 giorni dall’iscrizione al relativo albo/elenco, i destinatari dovranno compilare il modulo di adesione al sistema che riporterà uno specifico referente Sara, responsabile della trasmissione dei dati aggregati. Il referente coinciderà con il responsabile antiriciclaggio e sarà l’interlocutore dell’Unità per tutte le questioni attinenti alle segnalazioni. I dati dovranno essere trasmesse alla Uif entro il secondo giorno del terzo mese successivo a quello di riferimento. Queste disposizioni si applicheranno a partire dalle segnalazioni riferite alle operazioni inerenti al mese di gennaio 2021 da inviare entro il 2 aprile prossimo. In caso di errori nelle segnalazioni trasmesse nel corso degli ultimi cinque anni, l’intermediario dovrà inviare dei dati sostitutivi. Nel caso di operazioni di cessione di dipendenze, di rami di azienda o di rapporti giuridici in blocco, ovvero di operazioni di scissione o fusione, i destinatari potranno inviare i dati aggregati riferiti ai tre mesi successivi alla data di esecutività dell’operazione sulla base dei sistemi di conservazione preesistenti all’operazione stessa. Ai fini della verifica del rispetto dell’obbligo di trasmissione, l’Uif acquisirà i dati e le informazioni sulle operazioni anche in sede ispettiva. Il mancato assolvimento degli obblighi informativi comporterà, infine, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 60 del dlgs 21/11/2007, n. 231, che prevede una multa variabile dai 5 ai 50 mila euro.
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