Lo ha stabilito l’ordinanza n. 16948 pubblicata il 12 agosto 2020 dalla prima sezione civile della Cassazione. La Corte si è pronunciata sui vizi di una procura speciale alle liti rilasciata da un cittadino straniero ed analfabeta, al difensore mediante crocesegno in calce ad un ricorso per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.
di G. Begani e MR. OLIVIERO
Gli Ermellini hanno affermato il principio di diritto, ormai condiviso dalla giurisprudenza maggioritaria, in base al quale “la procura alle liti sottoscritta mediante crocesegno non è suscettibile di autenticazione da parte del difensore, se apposta a margine o in calce all’atto giudiziale” (cfr. Cass.6883/2020; Cass. 7305/20049).
Secondo i Giudici della Suprema Corte, infatti, la sottoscrizione in calce o a margine della procura alle liti deve consentire l’identificazione dell’autore del documento e, quindi, deve risultare da segni grafici che indichino le generalità di chi conferisce la procura e non può ritenersi integrata da una croce al posto della firma.
In tale pronuncia, inoltre, i giudici di legittimità hanno ribadito che il vizio di nullità della procura un vizio sanabile e rilevabile d’ufficio dal giudice di merito con la concessione del termine perentorio all’attore/ricorrente per procedere alla regolarizzazione mediante atto notarile (cfr. Cass. 6439/2009)…
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