RESPONSABILITA’ SANITARIA

Inammissibile il ricorso per ATP quando il fatto storico non è pacifico tra le parti. Lo prevedono numerose sentenze di merito dalla recente Ordinanza del Tribunale di Pistoia del 5.06.2020 alle precedenti: Ordinanza del Tribunale di Potenza del 24.12.19; Ordinanza della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Napoli Nord del 24.02.19; Sentenza del 17.04.2006 del Tribunale di Milano.

Dall’entrata in vigore della c.d. legge Gelli-Bianco: «Chi intende esercitare un’azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell’articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente» (art. 8 co. 1 l. 8 marzo 2017, n. 24).

L’Accertamento Tecnico Preventivo

Si tratta del ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo meglio noto con l’acronimo giuridico di ATP. E’ disciplinato dagli artt. 696 e 696-bis c.p.c. che ne circoscrivono l’ambito applicativo. Il primo stabilisce il requisito dell’urgenza del provvedere, e il secondo la finalità conciliativa della lite. Più precisamente il previo accertamento di crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito.

Esclusioni e limitazioni ATP

Tale delimitazione è volta a escludere l’ammissibilità di detto ricorso tutte le volte in cui la materia del contendere afferisca non solo alla misura dell’obbligazione risarcitoria (quantum), ma anche all’effettiva sussistenza della stessa pretesa (an).

In questo senso si orienta anche costante giurisprudenza di merito e di legittimità. Concorde nell’affermare che il ricorso per ATP è ammissibile solo qualora non vi siano questioni concernenti fatti diversi dal profilo meramente “tecnico” di responsabilità. Più precisamene: «Responsabilità causale dell’effetto al fatto illecito, presenza di concause e distribuzione del coefficiente causale, incidenza di eventuali fattori interruttivi del rapporto eziologico, datazione storica di eventi per farli confluire sotto la volta di una determinata condotta professionale» (Ord. Trib. Potenza, 24.12.19), e ancora l’individuazione del soggetto eventualmente tenuto all’obbligazione risarcitoria (Trib. Milano, sent. 17.04.2006).

Il mezzo giuridico dell’ATP non può, quindi, piegarsi «all’individuazione di questioni giuridiche complesse o all’accertamento di fatti che esulino dall’ambito delle indagini di natura tecnica». (Ord. Trib. Napoli Nord, Sez. II Civ. 24.02.19).

Il caso

Quanto deciso dal Tribunale di Napoli, nella recente sentenza appena citata, riguardava  il ricorso ex art. 696-bis proposto da una donna che lamentava l’omessa diagnosi, durante il periodo di gravidanza, delle condizioni patologiche della figlia, risultata poi affetta dalla c.d. Sindrome di Down. Il Giudice ha rigettato detto ricorso sul presupposto che difettasse tanto del requisito dell’urgenza del provvedere (art. 696 c.p.c.), quanto della necessaria finalità conciliativa (art. 696-bis c.p.c.). Peraltro, la documentazione prodotta dalla stessa attrice escludeva che la patologia della bambina fosse di fatto ascrivibile alla negligenza del sanitario che la seguì e all’inosservanza delle linee guida da parte di questo, posto che il medico citato non era neppure lo stesso che effettuò l’ecografia, il cui referto, del resto, aveva evidenziato un valore borderline indicativo di una malformazione cardiaca.

Lo strumento dell’Accertamento Tecnico Preventivo è atto infatti a perseguire esigenze deflative del contenzioso, per cui il consulente tecnico non potrà estendere la propria competenza a valutazioni tecnico-scientifiche, ma dovrà limitarsi a operare un accertamento conciliativo dei crediti.

Ammettere il ricorso per ATP, in assenza di un pacifico riconoscimento del fatto storico oggetto della controversia, avrebbe finito con l’attribuire allo strumento la valenza istruttoria tipica della CTU, in evidente contrasto con il dettato normativo e con le finalità tipiche dei mezzi di istruzione preventiva.

Conclusioni

Ricapitolando, il ricorso non è ammissibile quando le parti non abbiano manifestato lintendimento di raggiungere una transazione sulla vertenza e l’oggetto della controversia rivesta anche l’an debeatur. Questo perché solo l’espletamento del giudizio ordinario di merito può garantire alle stesse l’accertamento delle rispettive pretese.