RC PROFESSIONALE AMMINISTRATORE CONDOMINIO
La polizza RC Professionale non opera quando il comportamento dell’amministratore di condominio è ritenuto doloso. Lo ribadisce la sentenza n. 11190/2020 pubblicata il 30 luglio 2020 dalla quinta sezione del Tribunale di Roma
Confermando l’orientamento giurisprudenziale dominante in materia, la Corte ha affermato la non operatività della RC professionale dell’Amministratore di Condominio quando le perdite pecuniarie sono attribuibili ad atti disonesti, fraudolenti, dolosi perpetrati dall’Assicurato.
Il caso
Nella controversia decisa, il Condominio attore allegava l’estratto del conto corrente condominiale, da cui si rilevava un addebito di alcune migliaia di euro a favore dell’allora Amministratore, avvenuto proprio il giorno della scadenza del mandato e del passaggio delle consegne.
La decisione
Il Giudice di merito si è espresso affermando l’illiceità del prelievo di denaro operato dall’Amministratore di Condominio, sia perché privo di causale (recando alla voce un generico rimborso per anticipi somme), sia perché carente dell’ineludibile requisito dell’approvazione condominiale in Assemblea. Da intendersi come consenso dei condomini sulla singola voce anticipi all’amministratore e sulla relativa causale.
Le motivazioni
Ogni somma eventualmente sostenuta dall’Amministratore deve infatti risultare da documenti contabili, bilanci, preventivi e consuntivi dell’Amministrazione Condominiale. Poiché spetta sempre all’Assemblea il potere di approvare, col conto consuntivo, gli incassi e le spese condominiali, solo una chiara indicazione in bilancio dell’importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili può costituire una prova sufficiente del debito dei condomini nei confronti del precedente amministratore. Sul punto si esprime da tempo in modo costante la giurisprudenza di legittimità: Cass. Sez. II, 28.05.2012; n. 8498; Cass. Sez. II, 14.02.2017, n. 3892; Cass. civ., sez. VI, 21.06.2018, n. 16387.
Rispetto all’onere della prova, risulta a carico dell’Amministratore fornire la dimostrazione degli esborsi effettuati, laddove i condomini sono esclusivamente tenuti a provare di aver adempiuto all’obbligo di tenere indenne l’Amministratore di ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita (sul punto Cass. Sez. VI-2, 17.08.2017, n. 20137; Cass. Sez. II, 30.03.2006, n. 7498).
Nel caso oggetto della sentenza, il comportamento tenuto dall’Amministratore di Condominio non era sorretto da idonea giustificazione causale, oltreché operato in prossimità della scadenza del mandato.
Il Tribunale ha pertanto accolto la domanda del Condominio attore e condannato l’Amministratore convenuto alla restituzione della somma indebitamente prelevata dal conto corrente condominiale.
Del pari, il Giudice ha dichiarato l’inefficacia e la conseguente non operatività della polizza professionale, sul presupposto che il comportamento attribuito al convenuto assicurato non fosse ascrivibile a negligenza o imperizia professionale, ma trasse origine da una condotta dolosa, esulando pertanto dall’ambito di operatività della polizza, che si estende alla sola colpa.
Per questo motivo l’Amministratore si è visto condannare dal Tribunale anche al rimborso della compagnia assicurativa per le spese di lite da essa sostenute.