La Commissione europea ha approvato, nel quadro delle norme dell’UE sugli aiuti di Stato, un regime italiano da 2 miliardi di € per sostenere il mercato delle assicurazioni del credito commerciale nel contesto della pandemia di Covid-19.
Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: “Questo regime italiano da 2 miliardi di € contribuirà a garantire che tutte le imprese possano continuare a disporre di assicurazioni del credito con cui tutelare i loro scambi commerciali, aiutandole a far fronte alle loro esigenze di liquidità e a proseguire le attività durante e dopo la crisi. Continuiamo a collaborare strettamente con gli Stati membri per garantire che le misure nazionali di sostegno possano essere attuate in modo coordinato ed efficace, in linea con le norme dell’UE.”
La misura italiana di sostegno
L’Italia ha notificato alla Commissione un regime di garanzia statale per la riassicurazione dei rischi del credito commerciale a sostegno delle imprese colpite dalla pandemia di Covid-19. Il regime sarà gestito dalla SACE, l’agenzia italiana per il credito all’esportazione.
L’assicurazione del credito commerciale protegge le imprese che forniscono merci e servizi dal rischio di un mancato pagamento da parte dei loro clienti. Visto l’impatto economico della pandemia di Covid-19, il rischio che gli assicuratori non siano disposti a stipulare tali polizze è infatti aumentato.
Il regime italiano, con una dotazione stimata di 2 miliardi di €, permetterà a tutte le imprese di continuare a disporre dell’assicurazione del credito commerciale, evitando agli acquirenti di merci o servizi di dover pagare in anticipo e provvedendo così a ridurre le loro esigenze immediate di liquidità.
La Commissione ha valutato la misura in conformità alle norme dell’UE sugli aiuti di Stato, in particolare all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che consente alla Commissione di approvare le misure di aiuto di Stato attuate dagli Stati membri per porre rimedio a un grave turbamento della loro economia.
La Commissione ha constatato che il regime notificato dall’Italia è compatibile con i principi enunciati nel trattato UE ed è ben mirato a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia italiana. In particolare, i) gli assicuratori del credito commerciale si sono impegnati nei confronti dell’Italia a mantenere o ripristinare il livello di protezione da essi offerto a partire dal 1º aprile 2020, nonostante le difficoltà economiche incontrate dalle imprese a causa della pandemia di Covid-19; ii) la garanzia è limitata unicamente al credito commerciale sorto fino alla fine di quest’anno; iii) il regime è aperto a tutti gli assicuratori del credito in Italia; iv) il meccanismo di garanzia consente la ripartizione del rischio tra gli assicuratori e lo Stato fino a un massimo di 2 miliardi di €, e v) la commissione di garanzia rappresenta una remunerazione sufficiente per lo Stato italiano.
La Commissione ha concluso che questa misura contribuirà alla gestione dell’impatto economico del coronavirus in Italia. La misura è necessaria, opportuna e proporzionata a quanto occorre per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro in linea con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e con i principi generali stabiliti nel quadro temporaneo. La Commissione ha inoltre concluso che il regime è in linea con la comunicazione sul credito all’esportazione a breve termine.
Su tale base la Commissione ha approvato la misura in conformità alle norme dell’UE sugli aiuti di Stato.
In situazioni economiche particolarmente gravi, come quella in cui si trovano attualmente tutti gli Stati membri e il Regno Unito a causa dell’emergenza coronavirus, le norme dell’UE sugli aiuti di Stato consentono agli Stati membri di concedere sostegno per porre rimedio a un grave turbamento della loro economia. Ciò è previsto dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
Il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato un quadro temporaneo per gli aiuti di Stato per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l’economia nel contesto dell’emergenza della Covid-19. Il quadro temporaneo, modificato il 3 aprile 2020, l’8 maggio 2020 e il 29 giugno 2020, prevede che gli Stati membri possano concedere i tipi di aiuti seguenti:
i) sovvenzioni dirette, conferimenti di capitale, agevolazioni fiscali selettive e anticipi fino a 100 000 € a un’impresa operante nel settore dell’agricoltura primaria, 120 000 € a un’impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 800 000 € a un’impresa operante in qualsiasi altro settore che deve far fronte a urgenti esigenze di liquidità. Gli Stati membri possono inoltre concedere prestiti a tasso zero o garanzie su prestiti a copertura del 100% del rischio fino al valore nominale di 800 000 € per impresa, ad eccezione del settore agricolo primario e del settore della pesca e dell’acquacoltura, per cui si applicano i limiti rispettivamente di 100 000 € e 120 000 € per impresa;
ii) garanzie di Stato per prestiti contratti dalle imprese per assicurare che le banche continuino a erogare prestiti ai clienti che ne hanno bisogno. Queste garanzie di Stato possono coprire fino al 90 % del rischio sui prestiti per aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;
iii) prestiti pubblici agevolati alle imprese (debito privilegiato o debito subordinato) con tassi di interesse agevolati alle imprese. Questi prestiti possono aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;
iv) garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all’economia reale. Tali aiuti sono considerati aiuti diretti a favore dei clienti delle banche e non delle banche stesse; sono forniti orientamenti per ridurre al minimo la distorsione della concorrenza tra le banche;
v) assicurazione pubblica del credito all’esportazione a breve termine per tutti i paesi, senza che lo Stato membro in questione debba dimostrare che il paese interessato è temporaneamente “non assicurabile sul mercato”;
vi) sostegno per le attività di ricerca e sviluppo (R&S) connesse al coronavirus al fine di far fronte all’attuale crisi sanitaria con sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali. Un sostegno supplementare può essere concesso a progetti transfrontalieri di cooperazione tra Stati membri;
vii) sostegno alla costruzione e all’ammodernamento di impianti di prova per elaborare e testare prodotti (compresi i vaccini, i ventilatori meccanici e gli indumenti di protezione) utili a fronteggiare la pandemia di Covid-19 fino alla prima applicazione industriale. Questo può assumere la forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l’investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell’aiuto;
viii) sostegno alla produzione di prodotti utili per contrastare la pandemia di Covid-19 sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l’investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell’aiuto;
ix) sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del versamento dei contributi previdenziali per i settori, le regioni o i tipi di imprese particolarmente colpiti dalla pandemia;
x) sostegno mirato sotto forma di integrazioni salariali per i dipendenti alle imprese in settori o regioni che hanno maggiormente sofferto a causa della pandemia di Covid-19 e che altrimenti avrebbero dovuto licenziare del personale;
xi) aiuto mirato alla ricapitalizzazione per le società non finanziarie, se non è disponibile un’altra soluzione adeguata. Sono approntate garanzie per evitare indebite distorsioni della concorrenza nel mercato unico: condizioni riguardanti la necessità, l’adeguatezza e l’entità dell’intervento; condizioni riguardanti l’ingresso dello Stato nel capitale delle imprese e la relativa remunerazione; condizioni riguardanti l’uscita dello Stato dal capitale delle imprese interessate; condizioni relative alla governance, incluso il divieto di dividendi e massimali di remunerazione per la direzione; divieto di sovvenzioni incrociate e divieto di acquisizioni e misure aggiuntive per limitare le distorsioni della concorrenza; obblighi di trasparenza e comunicazione.
Il quadro temporaneo permette agli Stati membri di combinare tra loro tutte le misure di sostegno ad eccezione dei prestiti e delle garanzie sullo stesso prestito, sempre nel rispetto dei massimali fissati nel quadro temporaneo. Gli Stati membri possono inoltre combinare tutte le misure di sostegno concesse nell’ambito di tale quadro con le possibilità già previste per concedere aiuti de minimis alle imprese, fino a un massimo di 25 000 € nell’arco di tre esercizi finanziari a quelle che operano nel settore dell’agricoltura primaria, di 30 000 € nell’arco di tre esercizi finanziari a quelle nel settore della pesca e dell’acquacoltura e di 200 000 € nell’arco di tre esercizi finanziari a quelle attive in tutti gli altri settori. Al tempo stesso gli Stati membri devono impegnarsi ad evitare cumuli indebiti delle misure di sostegno a favore delle stesse imprese, limitandone l’importo a quanto necessario per sopperire al fabbisogno effettivo.
Il quadro temporaneo integra inoltre le numerose altre possibilità di cui gli Stati membri già dispongono per attenuare l’impatto socioeconomico dell’emergenza coronavirus, in linea con le norme dell’UE sugli aiuti di Stato. Il 13 marzo 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19 che illustra queste possibilità.
Ad esempio, gli Stati membri possono introdurre modifiche di portata generale a favore delle imprese (quali il differimento delle imposte o il sostegno alla cassa integrazione in tutti i settori), che non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Possono inoltre concedere compensazioni alle imprese per i danni subiti e direttamente causati dalla pandemia di Covid-19.
Il quadro temporaneo sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2020. Esclusivamente per le misure di ricapitalizzazione la Commissione ha prorogato tale periodo fino alla fine di giugno 2021 poiché i problemi di solvibilità potrebbero manifestarsi solo in una fase successiva con l’evolversi della crisi. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tali date se il quadro debba essere prorogato.
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.57937 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate su internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di aiuti di Stato (State Aid Weekly e-News).