RCA: un’altra sentenza, questa volta del Tribunale di Napoli, che affronta il caso di mancato versamento del premio da parte dell’agente, cosa che comporta la sospensione della copertura assicurativa, ma non esonera la compagnia di assicurazione al risarcimento dei danni a terzi, nel caso sia stato rilasciato il contrassegno.
Nel caso di sottoscrizione di una polizza RC auto e di rilascio all’assicurato dell’apposito contrassegno, indicativo di decorrenza e durata, ove la compagnia assicurativa non abbia ricevuto il premio, o la prima rata di esso, a causa del ritardato versamento da parte dell’agente, l’assicurazione è sospesa ai sensi dell’art. 1901, comma 1, c.c., ma l’assicuratore è obbligato a risarcire i danni al terzo danneggiato, in virtù del principio della rilevanza dell’autenticità del contrassegno rilasciato all’assicurato e del pagamento del premio nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal contratto.
Tribunale di Napoli sez. II, sentenza del 17/05/2019 n. 5118