L’Inps indica come si applica il prelievo straordinario per i redditi oltre i 100 mila euro
Salvi i professionisti in caso di cumulo o totalizzazione
Pagina a cura di Daniele Bonaddio
Sì al contributo di solidarietà sulle pensioni d’oro erogate con «quota 100». Infatti, qualora ai fini del conseguimento del diritto alla pensione «quota 100» gli iscritti a due o più gestioni previdenziali Inps, che non siano già titolari di un trattamento pensionistico, optino per il cumulo dei periodi assicurativi ai sensi dell’art. 14, comma 3 del dl 4/2019 (c.d. Decretone), convertito con modificazioni in legge 26/2019, si applica il prelievo straordinario a scaglioni, che varia dal 15% al 40%, per i redditi di importo complessivamente superiore a 100 mila euro. Restano invece esclusi dal contributo di solidarietà i professionisti che abbiano anche un solo contributo accreditato in una Cassa previdenziale obbligatoria e che oltrepassino il predetto limite reddituale mediante l’istituto del cumulo o della totalizzazione. A chiarirlo è l’Inps con la circolare n. 116/2019, in aggiunta alle indicazioni già fornite nel precedente documento di prassi (circolare n. 62/2019) in merito all’applicazione delle norme contenute nell’art. 1, commi da 261 a 268 della legge 145/2018 (c.d. legge di Bilancio 2019).
Contributo di solidarietà. La legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018), entrata in vigore dal 1° gennaio 2019, all’art. 1, comma 261 e ss. ha introdotto un contributo di solidarietà a scaglioni per i pensionati che percepiscono un reddito oltre i 100 mila euro lordi su base annua. Il taglio dei trattamenti pensionistici ha una durata limitata, pari a cinque anni, ossia dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023. La norma prevede una riduzione dell’importo delle pensioni eccedenti la predetta soglia, mediante specifiche aliquote di riduzione, crescenti per determinate fasce di importo, i cui risparmi confluiranno in appositi fondi presso l’Inps e gli altri enti previdenziali interessati. In particolare, i trattamenti pensionistici diretti a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld), delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria (Ago) e della gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 335/1995, i cui importi complessivamente considerati siano superiori al suddetto importo, sono ridotti in base alle seguenti aliquote percentuali:
15% per la quota di importo da 100.000,01 euro a 130.000,00 euro;
25% per la quota di importo da 130.000,01 euro a 200.000,00 euro;
30% per la quota di importo da 200.000,01 euro a 350.000,00 euro;
35% per la quota di importo da 350.000,01 euro a 500.000,00 euro;
40% per la quota di importo eccedente i 500.000,01 euro.
Ai fini dell’individuazione dell’importo pensionistico complessivo superiore a 100 mila euro, rilevano gli importi lordi su base annua di tutti i trattamenti pensionistici diretti.
Si ricorda, a tal proposito, che la riduzione dei trattamenti pensionistici ha preso il via a partire dal cedolino pensionistico di giugno 2019 (cfr. Inps, messaggio n. 1926/2019), contenente le modalità di calcolo del taglio, nonché una specifica analisi e descrizione delle voci relative alle trattenute operate.
Modalità di applicazione. Il contributo di solidarietà deve essere parametrato all’importo pensionistico complessivo e applicato solo sulle pensioni dirette liquidate con almeno una quota retributiva.
Esempio. Un soggetto è titolare di più trattamenti pensionistici così suddivisi: Fpld (70.000 euro), Ctps (50.000 euro) e gestione separata Inps (20.000 euro). Ai fini della determinazione dell’importo di riduzione dei trattamenti pensionistici si deve considerare la somma di tutti gli importi, pari a 140.000 euro.
Quindi, per la quota di importo compresa tra 100.000,01 euro e 130.000,00 euro si applica l’aliquota percentuale del 15%, per un importo pari a 4.499,99 euro, per la successiva quota di importo compresa tra 130.000,01 euro e 140.000 euro si applica l’aliquota percentuale del 25%, per un importo pari a 2.499,99 euro. L’importo complessivo della riduzione è quindi pari a 6.999,98 euro e deve essere parametrato in relazione agli importi dei singoli trattamenti pensionistici e applicato ai soli trattamenti a carico del Fpld e della Ctps liquidati con una quota retributiva.
In definitiva, il trattamento pensionistico a carico del Fpld sarà ridotto di 3.499,99 euro e il trattamento pensionistico a carico della Ctps di 2.499,99 euro. Sul trattamento pensionistico a carico della gestione separata, liquidato interamente con il sistema di calcolo contributivo, non sarà applicata la relativa quota di riduzione, pari a 1.000 euro.
Pensioni escluse. Il prelievo straordinario non si applica indistintamente a tutte le pensioni eccedenti i 100.000 euro lordi annui. La norma, infatti, prevede che il taglio non si applica ad alcune specifiche categorie di pensioni, ossia:
le pensioni di invalidità a carico della gestione esclusiva, quali le pensioni di privilegio dipendenti da causa di servizio;
le pensioni di inabilità ordinaria riconosciute a seguito di cessazione dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio (es. inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, inabilità alle mansioni ovvero inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa);
i trattamenti pensionistici per invalidità specifica riconosciuti a carico degli iscritti ai fondi sostitutivi;
l’assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità riconosciuti ai sensi della legge 222/1984;
le pensioni indirette ai superstiti di assicurato e pensioni di reversibilità ai superstiti di pensionato;
le pensioni riconosciute a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche di cui alla legge 466/1980.
Cumulo, ricongiunzione e totalizzazione. Come noto, i lavoratori che hanno avuto una carriera lavorativa discontinua possono utilizzare determinati strumenti che permettono di riunire sotto un unico tetto pensionistico i periodi contributivi accreditati nelle varie gestioni previdenziali. Stiamo parlando, in particolare, della totalizzazione (dlgs 42/2006) e del cumulo (legge 232/2016). Tali strumenti, che hanno caratteristiche differenti, consentono a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse di riunire tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione.
Al riguardo, l’Istituto afferma che non rilevano ai fini della determinazione dell’importo pensionistico complessivo le pensioni liquidate a seguito di cumulo o totalizzazione.
Inoltre, il taglio riguarda esclusivamente i trattamenti pensionistici diretti liquidati con almeno una quota retributiva, escludendo di fatto le pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo.
Casse professionali. Altra fattispecie di esclusione è rappresentata dai lavoratori iscritti agli enti di previdenza obbligatori di cui al dlgs 509/1994 e dlgs 103/1996 (c.d. Casse professionali). A seguito di parere espresso dal ministero del lavoro, l’Inps ha precisato che le pensioni da totalizzazione o da cumulo, nelle quali sia presente anche un solo periodo contributivo a carico delle Casse professionali, devono ritenersi escluse dal contributo di solidarietà e quindi non interessate dalla riduzione.
Viceversa, sono da ricomprendere nell’ambito di applicazione della norma tutti gli altri trattamenti pensionistici liquidati con gli istituti del cumulo e della totalizzazione nei quali non è presente contribuzione a carico delle Casse professionali.
Pertanto, ai fini della determinazione dell’importo pensionistico complessivo superiore a 100 mila euro lordi su base annua e dell’individuazione delle aliquote percentuali di riduzione da applicare, i trattamenti pensionistici liquidati con il cumulo o totalizzazione dei periodi assicurativi:
non rilevano nei casi in cui sia presente contribuzione presso una o più Casse professionali, ancorché detta contribuzione sia stata valorizzata ai soli fini del diritto a pensione;
rilevano nei casi in cui non sia presente contribuzione presso una o più Casse professionali, a prescindere dal sistema di calcolo adottato per la determinazione del pro quota di pensione a carico di ciascuna delle gestioni interessate al cumulo dei periodi assicurativi.
Per concludere, coerentemente con l’indirizzo interpretativo condiviso con il ministero del lavoro, l’Inps ritiene che sono interessati dalla norma di riduzione anche i trattamenti pensionistici erogati con il sistema «quota 100».
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