In materia di responsabilità medica, nell’ipotesi in cui la struttura si pone, nei confronti del paziente, quale obbligato alla prestazione sanitaria a seguito di un contratto tra il paziente e la stessa, deve ritenersi configurabile una responsabilità contrattuale con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di onere della prova, che, per l’effetto, grava sull’istituto stesso e non sul paziente.
Il positivo accertamento della responsabilità dell’istituto postula, e si pone come conseguenza dell’accertamento della colpa del medico esecutore dell’attività che si assume illecita, non potendo la responsabilità dell’ente affermarsi in assenza di tale colpa, poiché l’art. 1228 cc (al pari del successivo art. 2049 c.c.) presuppone, comunque, un illecito colpevole dell’autore immediato del danno.
La struttura deve infatti assicurare una prestazione sanitaria immune da deficienze, di modo che risponde ex art. 1228 c.c., solidamente con il medico dei danni prodotti, essendo sufficiente che vi sia un potere di direzione e vigilanza dell’ente sull’attività del medico in virtù di un rapporto (anche non necessariamente) di lavoro subordinato.
Tribunale di Napoli sez. VIII, sentenza del 20/05/2019 n. 5155