La presunzione di responsabilità di cui all’art. 1681 c.c. a carico del vettore per i danni al viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore medesimo e l’attività del vettore in esecuzione del trasporto.
Questa presunzione, invece, è esclusa allorché sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto di un terzo viaggiatore.
In ogni caso, gli obblighi del vettore vanno individuati tenuto conto anche del suo ragionevole affidamento sulla prudenza e sul senso di responsabilità da parte della vittima e dei terzi.
Il viaggiatore che deduca di avere subito danni in occasione del trasporto, deve provare il danno e il nesso eziologico esistente tra l’evento dannoso ed il trasporto medesimo; il vettore, al contrario, per liberarsi della presunzione di responsabilità a suo carico, è tenuto a dimostrare che l’evento dannoso costituisce fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza.
Tribunale di Napoli sez. II, sentenza del 17/05/2019 n. 5129