Svizzera: la trasparenza come strumento per contrastare il riciclaggio. Nell’ambito dei mercati finanziari i modelli commerciali basati sulla tecnologia blockchain sono ben accetti, a condizione che non si sottraggano alle disposizioni in materia di lotta ai fenomeni di riciclaggio di denaro sporco e di finanziamento del terrorismo, dove l’anonimato comporta rischi concreti. Questo il monito contenuto nella Comunicazione sulla vigilanza diffusa oggi dalla Finma, l’Autorità federale svizzera di vigilanza sui mercati finanziari, tanto più importante se si considera che nella stessa data l’Autorità ha reso noto di aver accordato –seppur in via condizionale- un’autorizzazione bancaria e un’autorizzazione al commercio di valori mobiliari a due fornitori di servizi finanziari blockchain con sede in Svizzera.

La Finma al pari di altre autorità di vigilanza nel settore finanziario, guarda sempre con molta attenzione al mondo delle criptovalute e delle nuove tecnologie associate, considerato ancora terreno fertile per potenziali attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Al fine di contrastare il rischio di anonimato all’interno del sistema del traffico dei pagamenti, con la Comunicazione odierna la Finma ha chiarito che le regole dettate in ambito antiriciclaggio, che impongono regole di trasparenza su tutte le informazioni riguardanti l’ordinante e il beneficiario delle operazioni finanziarie, devono essere interpretate secondo un principio di «neutralità tecnologica» e, di conseguenza, applicate anche ai servizi erogati nel settore blockchain. Secondo le linee guida dettate dall’Autorità, dunque, gli istituti assoggettati alla vigilanza della Finma potranno inviare criptovalute o altri token solo a wallet esterni dei loro clienti, già adeguatamente identificati, e solo da questi accettare criptovalute o token. Dall’altro lato, un bonifico da e verso un wallet esterno di un terzo sarà consentito solo se l’istituto vigilato da Finma abbia precedentemente identificato il terzo, se ha accertato l’avente economicamente diritto e ha adeguatamente verificato la facoltà del terzo di disporre del wallet esterno interessato all’operazione. Le indicazioni della Finma sono in linea con le disposizioni dettate dal Gruppo d’azione finanziaria internazionale (Gafi), incentrate sulla necessità che le vigenti norme in materia di lotta al riciclaggio di denaro si applichino anche ai fornitori di servizi nel settore blockchain ossia i cambiavalute, i fornitori di wallet e le piattaforme di negoziazione.
Ciò nonostante la Finma non intende negare il potenziale innovativo che le nuove tecnologie comportano per i mercati finanziari e, in quest’ottica, ha reso noto di aver accordato un’autorizzazione bancaria e un’autorizzazione al commercio di valori mobiliari a due fornitori di servizi finanziari blockchain, la Seba Crypto SA con sede a Lugo la Sygnum Ltd di Zurigo, che potranno offrire servizi a clienti istituzionali e professionali.
Emiliano Marvulli
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