Via libera preliminare del cdm al decreto legislativo sulla Mifid 2
Il provvedimento contiene le norme, contestate dall’Ania, in materia di competenza dell’Organismo sui consulenti finanziari che collocano fuori sede prodotti d’investimento di natura assicurativa
di Andrea Pira
L’Ocf l’ha spuntata. Il decreto legislativo con correttivi e integrazioni al recepimento della Mifid2 mantiene la disposizione che assegna all’Organismo presieduto da Carla Rabitti Bedogni competenza sui consulenti finanziari che collocano fuori sede prodotti d’investimento assicurativi. Il provvedimento è stato approvato martedì sera in via preliminare dal Consiglio dei ministri. Si tratta della nuova normativa europea sulla trasparenza degli strumenti finanziari e la conseguente protezione degli investitori. Il testo era in realtà atteso già per lo scorso 30 luglio. Era infatti incluso nella riunione del preconsiglio, ma la necessità di ulteriori riflessioni aveva reso necessario prendere tempo, tanto più in una riunione segnata dallo scontro tra Lega e Movimento Cinque Stelle sulla riforma della giustizia proposta dal ministro pentastellato, Alfonso Bonafede, e approvata salvo intese dopo una serie di sospensioni in un clima da crisi di governo.
Il nuovo ruolo dell’Ocf peraltro non trova concorde l’Ania. Come si evince dalle risposte alla consultazione indetta dal ministero delle Finanze, le compagnie avevano infatti chiesto l’eliminazione della norma, considerata in contrasto con le prescrizioni comunitarie in materia di «Autorità competenti» in quanto non la definizione non comprende le associazioni di categoria, nello specifico, di «intermediari assicurativi o riassicurativi». Per l’associazione presieduta da Maria Bianca Farina la disposizione rischia inoltre di essere in contrasto con il regolamento Ivass in tema di collaborazioni orizzontali tra intermediari e collaboratori.
Nella bozza che MF-Milano Finanza ha potuto consultare è confermato anche l’elenco «puntuale» degli intermediari tenuti ad avvalersi dei consulenti abilitati all’offerta fuori sede. Si tratta di sim, le banche italiane, le imprese di investimento e la banche dei paesi comunitari, le imprese di paesi terzi, le Sgr, le società di gestione Ue, le Sicav, le Sicaf, i Gefia comunitari e non, gli intermediari finanziari nell’elenco previsto dall’articolo 106 del Testo unico bancario. Un modo per evitare disparità di trattamento tra gli operatori «che infatti potrebbero svolgere attività di offerta fuori sede ove già stabilmente insediati in Italia mediante succursali», come si legge nei commenti che affiancano le norme poste in consultazione dal Mef.
Se le considerazioni dell’Ania non sono state accolte, il decreto recepisce invece le indicazioni e le richieste arrivate dall’industria con la cancellazione dell’obbligo di notifica preventiva dei kid, ossia dei documenti sintetici con le informazioni chiave sui Priip per descrivere in modo semplice il prodotto. Concede pertanto alla Consob guidata da Paolo Savona sei mesi di tempo per rivedere la propria regolamentazione e o trovare modalità alternative di vigilanza. Nel complesso il decreto legislativo messo a punto dal Mef guidato da Giovanni Tria e dalla Presidenza del consiglio si propone di «precisare in maniera puntuale» le competenze e i poteri di vigilanza della Consob e dell’Ivass sui cosiddetti Priip (i prodotti al dettaglio preassemblati) e sugli Ibip (i prodotti d’investimento assicurativo). I correttivi mettono inoltre in evidenza la necessità di una norma che consenta a tutte le autorità e agli organismi coinvolti nella vigilanza sugli intermediari assicurativi di collaborare e scambiarsi informazioni. (riproduzione riservata)
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