di Giulia Provino
Niente regime di favore per chi trasferisce la residenza nel Mezzogiorno se la pensione è erogata dall’Inps. Per poter fruire del regime agevolativo è necessario che i redditi da pensione siano erogati da soggetti esteri. Lo ha chiarito l’agenzia delle entrate con la risposta 353, di ieri. La legge di bilancio 2019 ha previsto un nuovo regime di imposizione sostitutiva dell’Irpef per le persone fisiche titolari di redditi di pensione di fonte estera, inserendo l’articolo 24-ter nel Tuir che prevede, per le persone fisiche titolari di redditi di pensione di fonte estera che trasferiscono in Italia la propria residenza nel Mezzogiorno, la possibilità di optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione. La ratio è di favorire gli investimenti, i consumi e il radicamento nei comuni del Mezzogiorno con determinate caratteristiche demografiche, da parte di soggetti non residenti che percepiscono redditi da pensione, sempreché vengano erogati da soggetti esteri. Pertanto, la circostanza che il reddito percepito venga erogato dall’Inps, soggetto residente in Italia, esclude che l’istante possa usufruire del regime di favore di cui all’art. 24-ter del Tuir, nell’ipotesi in cui decida di trasferire la propria residenza fiscale in Italia dopo aver maturato il periodo minimo cinque periodi d’imposta di residenza estera (cinque periodi d’imposta) richiesto dalla norma agevolativa.
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