MEDICI/ Lo prevede lo schema di decreto attuativo della legge Gelli atteso da 2 anni
Copertura ko per il professionista sanitario inadempiente
di Michele Damiani

Niente copertura assicurativa per i professionisti sanitari inadempienti sulla formazione obbligatoria. Il lavoratore che non ha regolarmente assolto all’obbligo formativo potrà subire il diritto di rivalsa da parte dell’assicuratore e, quindi, trovarsi senza copertura assicurativa. In questo caso, sarà lui a dover risarcire un’eventuale danno procurato al paziente. È quanto prevede lo schema di decreto sul «regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche private e per gli esercenti le professioni sanitarie». Il decreto attua una disposizione della cosiddetta «legge Gelli» (legge 24/2017) che, all’articolo 10 comma 6, prevedeva come entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge (quindi entro il 31 agosto 2017), il Mise avrebbe dovuto emanare il provvedimento con i requisiti minimi delle polizze. Saranno concessi 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto per adeguare i vari accordi già raggiunti.
Per prima cosa, il decreto individua l’ambito di applicazione della norma, che è rivolta a strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, nonché agli esercenti le professioni sanitarie. La polizza prevista dall’articolo 10 della legge 24/2017 dovrà essere in grado di tenere indenne la struttura o il professionista dai rischi derivanti dalla sua attività per danni patrimoniali e non patrimoniali causati da morte, lesioni personali, distruzione e deterioramento di beni cagionati a terzi e prestatori d’opera con dolo o colpa grave. Per la struttura, la copertura deve essere garantita anche per coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento, sperimentazione e ricerca clinica. Nel definire l’oggetto della garanzia, il decreto all’articolo 3 stabilisce che: «il diritto di rivalsa dell’assicuratore può essere esercitato nei confronti dell’assicurato qualora l’esercente la professione non abbia regolarmente assolto all’obbligo formativo e di aggiornamento previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina per il triennio formativo precedente la data del fatto generatore di responsabilità». Ciò vuol dire che se il professionista non sarà in regola con gli obblighi formativi e di aggiornamento Ecm, l’assicuratore potrà rivalersi per il risarcimento del danno direttamente sul lavoratore, che non avrà più una copertura assicurativa garantita da terzi ma dovrà provvedere personalmente al risarcimento. La garanzia assicurativa sarà sempre «claims made», quindi l’attivazione del sinistro parte dalla richiesta fatta dal danneggiato, e dovrà contemplare un periodo di «ultrattività» per coprire i casi di cessazione definitiva dell’attività dell’esercente, che sarà valida per i dieci anni successivi alla cessazione dell’attività e potrà essere estesa anche agli eredi, senza la possibilità di prevedere una clausola di disdetta. L’assicuratore potrà recedere esclusivamente in caso di condotta gravemente colposa reiterata dal professionista accertata con sentenza definitiva che abbia comportato il pagamento del danno. Le strutture sanitarie dovranno realizzare una serie di interventi per adeguarsi alle previsioni normative; innanzitutto, avranno una serie di obblighi pubblicitari, tra cui quello di pubblicare sul proprio sito i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell’ultimo quinquiennio. Nel caso la struttura scelga misure analoghe alle coperture assicurative, come l’assunzione diretta del rischio, questa decisione dovrà risultare da apposita delibera approvata dai vertici della struttura che ne indichi le modalità. In questo caso, la struttura dovrà dotarsi di un fondo a copertura dei rischi che possono dar luogo a risarcimento. Inoltre, dovrà definire un fondo riserva sinistri. La congruità degli accantonamenti dovrà essere certificata da un revisore legale o dal collegio sindacale. Gli ultimi articoli del decreto riguardano la gestione del rischio: ogni struttura dovrà istituire, senza costi per la finanza pubblica, una funzione di valutazione dei sinistri in grado di «valutare sul piano medico-legale, nonché clinico e giuridico, la pertinenza e la fondatezza delle richieste indirizzate alla struttura». La funzione dovrà guidare la struttura nell’inserimento delle corrette poste in bilancio. Le strutture, come detto, si adeguano alle misure organizzative entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto.
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