La liquidazione del danno non patrimoniale subìto in conseguenza di un altrui fatto illecito può avvenire facendo applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano che hanno fatto propria l’esigenza di predisporre dei parametri di valutazione delle invalidità conseguenti alle lesioni dell’integrità psico/fisica, tali da assicurare una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, constatando l’inadeguatezza dei valori monetari finora utilizzati nella liquidazione del danno biologico, a risarcire gli altri profili di danno non patrimoniale.
Le tabelle milanesi, invero, se da un lato, unificano anche formalmente il danno non patrimoniale, tenendo conto – in via standardizzata – di tutte le componenti del danno non patrimoniale e prendendo come base di calcolo il punto biologico e poi operando un aumento, per ristorare anche la componente relazionale, di sofferenza, di lesione della dignità personale, dall’altro, non escludono la necessità di operare i necessari adeguamenti al contesto concreto in cui deve operare il risarcimento.
La sofferenza e la lesione della dignità umana, infatti, non sono strettamente correlate e necessariamente proporzionali alla entità della lesione biologica, e quindi il limite all’aumento del risarcimento tabellare va inteso in senso elastico, di modo che non sia precluso un adattamento all’effettivo e complessivo danno non patrimoniale subìto dal soggetto leso.
Tribunale di Nola sez. I, 16/05/2019 n. 1124