Nel caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che – quanto all’istituto scolastico – l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina la instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che il medesimo procuri danno a se stesso.
Quanto al precettore, dipendente dell’istituto scolastico, tra esso e l’allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, al fine di evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona.
La fattispecie soggiace, pertanto, al regime probatorio desumibile dall’art. 1218 c.c.
L’allegazione dell’inadempimento non equivale, tuttavia, alla mera affermazione della verificazione del danno, occorrendo una puntuale indicazione di quale obbligazione sia rimasta inadempiuta, in quale modo e quale sia il legame causale tra la specifica obbligazione inadempiuta e l’evento dannoso verificatosi; in mancanza, i fatti devono ritenersi accidentali e imprevedibili, con conseguente esclusione di ogni profilo di responsabilità dedotto in causa (come nel caso di specie, ove il fatto lesivo si è verificato in maniera improvvisa e repentina, mentre gli alunni, sotto la continua sorveglianza della docente, erano in cortile).
Tribunale di Napoli sez. II, 17/05/2019 n. 5142