Nella responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, l’affidamento di un appalto di lavori non è sufficiente a esimere, di per sé, il committente da detta responsabilità, quando questi sia proprietario o possessore del bene, atteso che egli continua a restare nel possesso o nella giuridica detenzione del bene oggetto dell’appalto, potendosi escludere la sua responsabilità esclusivamente qualora ricorrano le rigorose condizioni richieste dall’art. 2051 c.c. e cioè qualora sia provato il caso fortuito.
Tribunale di napoli sez. VIIIi, sentenza del 16/05/2019 n. 5102