Per provare un contratto di assicurazione non basta la produzione di e-mail, rilevando solo la polizza o altro documento sottoscritto dall’assicuratore
Il contratto di assicurazione può essere concluso anche in forma orale ma, a norma dell’art. 1888 c.c., lo stesso, in caso di contestazione proveniente da una delle parti, deve essere necessariamente provato per iscritto mediante la produzione della polizza o di altro documento sottoscritto dall’assicuratore.
La polizza, in particolare, integra un’idonea prova del contratto anche quando risulti sottoscritta dal solo assicuratore in quanto documenta in modo diretto l’accettazione di quest’ultimo ed in modo indiretto la proposta ricevuta.
L’esigenza di provare per iscritto la stipula del contratto assicurativo non può, invece, ritenersi soddisfatta dalla produzione delle tradizionali e-mail, in quanto esse, risultando prive di firma elettronica certificata, non hanno l’efficacia probatoria propria delle scritture private e non possono documentare in via diretta la stipula del contratto risultando liberamente valutabili dal giudice.
Tribunale di Napoli sez. XI, sentenza del 20/05/2019 n. 5145